La fornitura di energia elettrica destinata alla batteria di un veicolo elettrico costituisce, ai fini IVA, una cessione di beni atteso che tale operazione, complessa e unitaria, conferisce all’utente del punto di ricarica il diritto di consumare, ai fini della propulsione del proprio veicolo, l’energia elettrica trasferita. A nulla rileva il tempo impiegato per la ricarica del veicolo. Così ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza depositata in data 20 aprile 2023, a definizione della causa C-282/22.
La fattispecie e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata da una società che intende svolgere l’installazione e la gestione di punti di ricarica aperti al pubblico per veicoli elettrici.
Sono quindi emersi alcuni profili critici che hanno dato luogo ad una controversia approdata dinanzi Corte Ue per l’interpretazione ai fini IVA di una prestazione unica e complessa composta da:
- un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici
- la fornitura del flusso di energia elettrica
- l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati
- la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano di prenotare e procedere al pagamento della fornitura.
Le valutazioni della Corte Ue come cessione di beni
I giudici europei precisano, innanzitutto, che la commercializzazione di un bene è sempre accompagnata da una minima prestazione di servizi.
Pertanto, al fine di valutare la rilevanza della prestazione di servizi nel contesto di un’operazione complessa, possono essere presi in considerazione solamente i servizi diversi da quelli che necessariamente accompagnano la sua commercializzazione.
Nel caso di specie, “l’operazione consistente nella fornitura di energia elettrica destinata alla batteria di un veicolo elettrico costituisce una cessione di beni in quanto tale operazione conferisce all’utente del punto di ricarica il diritto di consumare, ai fini della propulsione del proprio veicolo, l’energia elettrica trasferita”.
Questa operazione presuppone l’utilizzo di un’adeguata apparecchiatura di ricarica. Conseguentemente, la concessione dell’accesso a tale apparecchiatura costituisce un “servizio minimo” che accompagna necessariamente la fornitura di energia elettrica.
L’assistenza tecnica e la messa a disposizione di applicazioni informatiche, che possono essere necessaria agli utenti, costituiscono, in quanto tali, non un fine a sé stante, bensì il mezzo per beneficiare al meglio della cessione dell’energia elettrica necessaria alla propulsione del veicolo elettrico, rappresentando quindi un servizio accessorio rispetto alla fornitura di energia elettrica.
Secondo la Corte, dunque, il trasferimento di energia elettrica costituisce l’elemento caratteristico e predominante della prestazione unica e complessa e, di conseguenza, l’operazione complessa descritta, relativa alla ricarica dei veicoli elettrici, è inquadrabile nell’ambito delle “cessioni di beni”.
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 27/2023, ha sostanzialmente “anticipato” le
conclusioni dei giudici comunitari, affermando che una combinazione di “servizi di ricarica” di veicoli doveva qualificarsi come fornitura di energia e quindi come cessione di beni ai fini IVA.
Analogamente a quanto concluso dalla Corte Ue, l’Agenzia ha ritenuto che il pacchetto di “servizi” costituisse un’operazione unica e composita ai fini IVA, il cui elemento principale è la fornitura di energia elettrica per la ricarica, mentre gli altri servizi sono accessori a quest’ultima e che nel giungere alle suddette conclusioni, sia la Corte Ue e sia l’Agenzia delle Entrate, hanno dato rilievo alle modalità di determinazione del corrispettivo, ossia alla circostanza che il prezzo del servizio fosse parametrato al quantitativo di energia consumata e non al tempo impiegato per la ricarica del veicolo.
Quali sono le conseguenze di questo inquadramento
La qualificazione Iva dell’operazione effettuata (cessione di beni o prestazione di servizi), non è di poco conto, poiché da essa dipendono le norme in materia di territorialità Iva da applicare e i conseguenti obblighi per i fornitori.