Il credito derivante dalla dichiarazione annuale IVA può essere:
- computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo (compensazione verticale);
- utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il pagamento di imposte, premi e contributi (compensazione orizzontale).
Si analizzano le limitazioni nell’utilizzo del credito annuale IVA con riferimento alla compensazione nel mod. F24.
Limiti generali all’utilizzo in compensazione nel Mod. F24
Per il credito IVA è operante anzitutto il limite generale di compensazione di
€ 2 milioni per ciascun anno solare, stabilito per tutte le imposte (IRES, IRAP, ecc.).
L’eccedenza rispetto ai limiti indicati può essere utilizzata in compensazione verticale.
L’utilizzo del credito da dichiarazione annuale è in generale possibile dal 1° giorno del pe-
riodo successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, con riferimento
al credito IVA, l’utilizzo in compensazione è possibile dal 1° gennaio, salve le specifiche
limitazioni successive:
- compensazione in presenza di ruoli subisce specifiche limitazioni;
- sospensione delle compensazioni in F24 da parte dell’Agenzia delle Entrate, fino a 30 giorni, per compensazioni che presentano profili di rischio.
Limiti specifici per il credito Iva, utilizzo superiore a 5.000 euro
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito.
Non concorre al superamento del tetto l’utilizzo del credito IVA in F24 per il versamento IVA in quanto l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni. (ES: Cod. tributo 6099, anno X0 compensato con cod. tributo 6001, anno X1). Va considerato che in ambito IVA non è frequente l’utilizzo in F24 del credito IVA per effettuare versamenti IVA periodici.
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione in F24 il credito annuale per importi superiori a € 5.000 devono presentare la dichiarazione munita del visto di conformità. Il limite è aumentato a € 50.000 in caso di punteggio ISA elevato.
Il limite di € 5.000 è altresì aumentato a € 50.000 a favore delle “start up” innovative di cui all’art. 25, DL. n. 179/2012.
Esonero visto di conformità fino a 50.000 euro
Il limite per l’utilizzo del credito IVA senza necessità di apporre il visto di conformità è innalzato a € 50.000 in caso di punteggio ISA:
– almeno pari a 8 per il 2021 (anno di imposta precedente a quello di riferimento);
– almeno pari a 8,5 considerando la media dei punteggi per il 2020 e 2021.
Obbligo di dichiarazione preventiva
La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
La dichiarazione IVA annuale va presentata entro il 30.4 ovvero entro il 28.2 se include la LIPE del 4° trimestre.
Come accennato, per utilizzi in compensazione nel mod. F24 che eccedono € 5.000, è obbligatorio aver preventivamente presentato la dichiarazione. Tale obbligo non sussiste per gli utilizzi fino a € 5.000.
Società di comodo o in perdita sistematica
Non possono utilizzare in compensazione il credito IVA nell’anno X+1 le società che risultano di comodo nell’anno X, ossia quelle che:
– non superano il test dei ricavi per l’anno X;
– risultano in perdita sistematica nel quinquennio antecedente all’anno X. Sono tali quelle che nel quinquennio X-5 – X-1 hanno dichiarato una perdita fiscale o per 4 anni una perdita e per il quinto un reddito inferiore al minimo.
Inoltre, qualora la società risulti di comodo per gli anni X-2, X-1 e X e nel medesimo triennio ha effettuato operazioni IVA inferiori al livello dei ricavi minimi, il credito IVA è definitivamente perso.