Tra gli incentivi alla tracciabilità dei pagamenti, è stata introdotta anche la possibilità per i contribuenti, titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo, di chiedere una riduzione delle sanzioni.
Più in particolare, l’art.2, comma 36-vicies del D.Lgs n.138 del 2011, introduce la possibilità per i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro, di richiedere una riduzione alla metà delle sanzioni amministrative.
Le sanzioni che si possono dimezzare
Le sanzioni che si possono dimezzare sono disciplinate dagli articoli 1, 5 e 6 del D. Lgs. 471 del 1997.
Più in particolare, il predetto art. 1 disciplina le sanzioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Tale articolo tratta, per esempio (al comma 1), la sanzione per omessa presentazione delle dichiarazioni pari ad un minimo del 120% e con un massimo del 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250.
L’art. 5 disciplina le violazioni relative alla dichiarazione Iva ed ai rimborsi. Per esempio (al comma 1), è disciplinata la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione Iva che, similmente a quanto previsto per le imposte sui redditi, è compresa tra un minimo del 120% ed un massimo del 240% del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione
L’art. 6 disciplina la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad Iva. Al comma 1 viene sancito che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva ovvero all’individuazione di determinati prodotti, è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
I soggetti interessati
I soggetti che, in linea teorica, potrebbero beneficiare della predetta riduzione sono quelli aventi un reddito d’impresa (società di capitale, di persone, enti) o di lavoro autonomo (persone fisiche) con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante.
Si tratta pertanto dei contribuenti con fatturato entro i 5 milioni di euro, che incassano dai loro clienti e pagano i loro fornitori esclusivamente in modo “tracciato”, con esclusione del contante.
Modalità per richiedere la riduzione delle sanzioni
Per richiedere la riduzione delle sanzioni, i predetti soggetti dovranno segnalarlo nella dichiarazione Iva e dei Redditi.
Più in particolare dovranno compilare il quadro VB del Modello Iva ed il quadro RS della dichiarazione dei redditi andando ad indicare gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari intrattenuti nell’anno in cui si riferisce la dichiarazione per cui si intende usufruire del beneficio
Conclusioni
Quindi il soggetto:
- titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- con incassi e pagamenti “tracciati”;
- che indica nel Modello Iva il dettaglio dei rapporti finanziari in essere;
- che indica nel Modello Unico gli estremi dei rapporti finanziari in essere;
allora può usufruire della riduzione alla metà delle sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione Iva, redditi, Irap e di obblighi strumentali (fatturazione, registrazione). La richiesta andrà effettuata per ciascun periodo d’imposta.