Se una società italiana vende la propria partecipazione in una società estera, realizzando una plusvalenza ci si chiede se la stessa è tassata o meno in Italia. A tale proposito è rilevante informare che è prevista la cosiddetta tassazione sulla vendita di partecipazione, la quale verrà esplicata nel dettaglio di seguito.
La tassazione ai fini Ires della vendita della partecipazione
Ai sensi dell’art.87 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti per il 95% del loro ammontare le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni o quote di partecipazione con i seguenti requisiti:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
- classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale . Il requisito in questione deve sussistere ininterrottamente al momento del realizzo almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
Requisito della commercialità
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, da un punto di vista fiscale per esercizio d’impresa commerciale s’intende l’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva delle attività indicate nell’art.2195 del codice civile.
Comunque, ai fini della partecipation exemption, si presume che il requisito della commercialità non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa.
Detenzione di partecipazioni in Holding
Ai sensi dell’art.87, comma 5, del Tuir per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui ai precedenti punti 3. e 4. si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
Tassazione Ires
In sintesi l’esenzione della plusvalenza al 95% è subordinata alla presenza di tutti e quattro i precedenti requisiti; la mancanza di uno dei quattro comporta la tassazione dell’intera plusvalenza.
In caso di esenzione ai sensi dell’art.87 del Tuir, si dovrà effettuare una variazione in diminuzione dal reddito imponibile Ires del 95% della plusvalenza di cui trattasi e conseguentemente il 5% della stessa sarà tassata al 24%.
Impatto Irap
La plusvalenza derivante dalla vendita della partecipazione in una società estera non è assoggettata ad Irap, in quanto trattasi di un provento finanziario escluso di per sé dalla base imponibile