L’interpello n. 305/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha statuito che l’utilizzo di fondi rischi che sono stati tassati solo in parte, si considera prioritariamente riferito all’importo dedotto.
Il suddetto interpello è intervenuto a seguito di un quesito posto in relazione ad un atto di cessione di azienda. L’Agenzia afferma anche come non sia corretto imputare gli utilizzi ed i rilasci dei fondi rischi in modo proporzionale alle diverse quote di cui si compone il fondo.
Il caso pratico
La risposta n. 305/2022 dell’Agenzia delle Entrate si riferisce all’interpello di una società che ha acquistato un ramo di azienda (mediante operazione fiscalmente realizzativa), la cui situazione patrimoniale di riferimento evidenziava diversi fondi per rischi e fondi per oneri futuri, i quali erano stati alimentati in passato dalla cedente mediante accantonamenti ripresi a tassazione.
L’istante faceva presente che questi fondi rischi, essendo stati portati a riduzione del valore fiscalmente riconosciuto del ramo oggetto di cessione, erano stati conteggiati in sede di calcolo della plusvalenza fiscalmente realizzata dal cedente come valori incrementativi della stessa.
Per la cessionaria acquirente, i predetti valori rappresentano quindi poste fiscalmente riconosciute. Negli anni successivi la cessione di azienda, la cessionaria ha incrementati tali fondi rischi con ulteriori stanziamenti ripresi a tassazione cosicché il fondo, al verificarsi degli eventi per il quale era stato creato, è risultato in parte dedotto ed in parte tassato.
Il quesito sui fondi rischi
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che nella cessione di azienda l’avente causa non subentra nelle posizioni fiscali del cedente, conferma innanzitutto il fatto che gli utilizzi del fondo iscritto con l’azienda non generano variazioni in diminuzione delle imposte Ires ed Irap in quanto si tratta di una posta già dedotta. Altrettanto, il rilascio del fondo stesso al conto economico in quanto esuberante farà sorgere un provento ordinariamente tassabile ai fini Ires ed Irap.
Inoltre vengono chiarite quelle che sono le modalità con cui prelevare dal fondo “fiscalmente misto” gli importi utilizzati. Su questo punto, la risposta 305 afferma che, in presenza di poste in parte tassate ed in parte dedotte, e qualora non sia possibile collegare direttamente gli utilizzi agli accantonamenti originari, si dovranno considerare prioritariamente prelevati (per utilizzo o per rilascio) gli importi dedotti.
La conclusione
Seppur siamo di fronte ad un interpello, e di conseguenza ad una risposta dettata con riguardo al caso specifico, pare si possa assumere la portata del dettato in chiave generale per la tassazione dei fondi rischi.