Anche i testimonials sono soggetti alla tassazione delle prestazioni. Tali celebrities del mondo artistico e dello spettacolo, infatti, effettuano sessioni di photo shooting nelle quali la loro immagine o testimonianza è associata ad un marchio o ad un prodotto per rafforzarne la credibilità.
Pertanto, i compensi che costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del Tuir, in quanto, seppure non strettamente riconducibili all’attività di cantante, attore o influencer dalle stesse svolta per professione abituale, ne sono, tuttavia, connessi, trattandosi pur sempre di compensi relativi ad attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime la loro attività principale.
Relativamente ai compensi corrisposti a queste ultime per i diritti di utilizzo dell’immagine, in linea con quanto precisato nella risoluzione 2 ottobre 2009, n. 255/E, in relazione ad analoga fattispecie, potrebbe configurarsi anche per questi, sebbene non strettamente riconducibili all’attività artistica o professionale, un reddito di lavoro autonomo in base all’articolo 54, comma 1-quater, del Tuir.
Detta disposizione, ricomprende, infatti, fra i redditi di lavoro autonomo anche i “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.
Tassazione delle prestazioni effettuate in Italia – rilevanza territoriale
Per quanto riguarda la rilevanza territoriale in Italia dei compensi di testimonial/influencer, occorre far riferimento all’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, in base al quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia.
Nel caso in cui i compensi siano percepiti da testimonial non residenti, ad esempio per sessioni di photo shooting in Italia, vengono a configurarsi per questi dei redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del Tuir riconducibili ad attività di lavoro autonomo svolta in Italia. In tal caso i compensi saranno territorialmente rilevanti in Italia ex articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir.
Analogamente, anche i compensi corrisposti ai testimonials non residenti per i correlati diritti di utilizzo dell’immagine, vista la loro qualifica di componenti positivi “aggiuntivi” del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell’esercizio dell’attività professionale.
Anche tali compensi sono territorialmente rilevanti in Italia nel caso in cui la prestazione venga effettuata in Italia ex art. 23, comma 1, lettera d), del Tuir e quindi soggetti alla tassazione delle prestazioni.
Applicazione della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo
I redditi di testimonial/influencer, in quanto redditi di lavoro autonomo, in base all’articolo 25, comma 2 del DPR 600/73 ove corrisposti a soggetti non residenti, subiscono una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 30%, se corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta in Italia.
Nel caso invece il testimonial/influencer non residente effettui una prestazione in Italia per un altro soggetto a sua volta non residente, in assenza di stabile organizzazione in Italia, quest’ultimo non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta. Quindi nessuna ritenuta alla fonte sarà applicata alla prestazione.