E’ frequente che amministratori di società italiane siano soggetti non residenti ed in tal caso ci si pone il problema della tassazione del loro compenso in Italia. Più in dettaglio si evidenzia di seguito quale dovrebbe essere la tassazione per un Amministratore di una SRL con residenza in Svezia.
Tassazione in Italia del reddito di un soggetto non residente
Ai sensi dell’art.3, comma 1 del Tuir, i soggetti non residenti in Italia sono assoggettati alle imposte sui redditi nel nostro paese limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Una volta definito il criterio di collegamento del reddito di un soggetto non residente col territorio dello Stato, è necessario far riferimento all’art.23 del Tuir, il quale per ciascuna categoria reddituale provvede a specificare il criterio rilevante ai fini dell’assoggettamento ad imposizione in Italia per i non residenti.
È opportuno, quindi, chiarire che la categoria reddituale del compenso di cui trattasi costituisce un reddito di “collaborazione coordinata e continuativa” che, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera c-bis) del Tuir, è assimilato al reddito da lavoro dipendente.
La tassazione di tali redditi conseguiti da persone non residenti è statuita dall’art.23, comma 2, lett.b), del Tuir, secondo il quale i compensi per collaborazioni coordinate e continuative svolte da soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia se corrisposti da soggetti residenti nel nostro Paese.
Nel caso in esame, i compensi, in quanto erogati da società italiane, sono, pertanto, imponibili in Italia.
Aliquota d’imposta da applicare alla tassazione dei compensi
La loro tassazione è statuita dall’art.24, comma 1 ter del Dpr 600/73, secondo il quale sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta del 30%.
Tuttavia, come tra l’altro confermato dalla C.M. n. 165/E del 1998, par.2.3.6, nel caso in cui le convenzioni fiscali prevedano la tassazione esclusiva dei compensi nello Stato di residenza del beneficiario, tali redditi saranno esentati anche se la norma interna ne dispone l’imponibilità.
Convenzione contro le doppie imposizioni
Per la fattispecie in oggetto, si rende quindi opportuno verificare quanto è statuito dalla Convenzione contro la doppia imposizione siglata tra Italia e Svezia. Tale Convenzione prevede all’art. 16 la tassazione delle retribuzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione nello Stato di residenza della società presso la quale viene svolta la funzione di Amministratore.
L’art. 16 statuisce pertanto la tassazione dei redditi di cui trattasi nel paese della fonte del reddito, confermando quanto già prescritto dal sopra citato art.24 del DPR 600/73.
Il reddito di cui trattasi risulterà tassabile sia in Italia che nel paese di residenza dell’amministratore. Resta, tuttavia, da verificare se le convenzioni contro la doppia imposizione di cui trattasi prevedono delle specifiche disposizioni per evitare la doppia imposizione.
La Convenzione tra Italia e Svezia, all’art. 24 statuisce che, se un residente riceve un reddito imponibile in Italia, la Svezia dedurrà dall’imposta svedese sui redditi di tale residente un ammontare pari all’imposta sul reddito pagata in Italia. Tuttavia la somma dedotta non può superare la quota dell’imposta svedese sul reddito, calcolata prima della deduzione corrispondente al reddito imponibile in Italia.
Sintesi
In sintesi il reddito di cui trattasi sarà tassato sia in Italia che in Svezia, anche se il percettore avrà diritto ad un credito d’imposta da dedurre dall’imposta svedese per quanto già pagato in Italia.