Con l’approssimarsi della chiusura dei bilanci, è opportuno ricordare il trattamento fiscale e civilistico del fondo svalutazione crediti.
Svalutazione dei crediti da un punto di vista civilistico
Prima della chiusura dei bilanci, è necessario analizzare i crediti verso clienti registrati a bilancio da parte della società.
Da un punto di vista civilistico, i crediti devono essere valutati al loro presumibile valore di realizzo (si veda l’art.2426 del codice civile). In altre parole, si dovrebbero analizzare singolarmente per capire se col singolo cliente esistono o meno problemi d’incasso. A tal fine, le società più organizzate, elaborano un tabulato con lo “scaduto” dei crediti ed analizzano le posizioni di quelli il cui termine di pagamento è scaduto da più tempo.
Per la redazione del bilancio, la società di solito stanzia un accantonamento al fondo svalutazione crediti sia “specifico”, per tener conto dei singoli clienti più a rischio d’insoluto, sia “generico” per tener conto delle probabili perdite su crediti che si possono generare dai crediti verso clienti i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti. Quest’ultimo accantonamento di solito si basa su un’analisi delle perdite su crediti della società registrate negli ultimi bilanci.
Svalutazione dei crediti da un punto di vista fiscale
Da un punto di vista fiscale, l’accantonamento al fondo svalutazione crediti è disciplinato dall’art.106 del Tuir.
L’accantonamento di cui trattasi si deduce se non eccede lo 0,50 per cento del valore nominale dei crediti iscritti a bilancio, di natura “commerciale” non coperti da garanzia assicurativa.
In sintesi, la base su cui calcolare l’accantonamento svalutazione crediti deducibile è composto dai crediti “commerciali” (non quindi, per esempio, quelli finanziari o tributari) rinvenibili in bilancio, al lordo di eventuali svalutazioni già effettuate, considerando, per esempio, anche gli effetti in portagli ed al netto delle note di credito da ricevere e dei crediti assicurati.
Nel caso in cui l’importo della svalutazione crediti stanziata a bilancio in base ai criteri civilistici sopra delineati sia superiore a quella fiscalmente ammessa in deduzione, la differenza sarà ripresa in aumento dal reddito imponibile a fini Ires e costituirà il cosiddetto “fondo tassato” a fini fiscali, sul quale la società potrà calcolare le imposte differite attive.
Nel corso degli anni, la somma degli accantonamenti fiscalmente deducibili, costituirà il cosiddetto fondo svalutazione su crediti fiscale, il cui ammontare non dovrà superare il 5% del valore dei crediti a bilancio, pena l’indeducibilità degli ulteriori accantonamenti al fondo svalutazione crediti.
Movimentazione del fondo svalutazione crediti
Per quanto riguarda l’utilizzo del fondo svalutazione crediti, se le perdite su crediti derivano da “elementi certi e precisi”, così come descritti dall’art.101 comma 5 del Tuir (esempio, assoggettamento a procedure concorsuali del debitore), allora, ai fini del calcolo delle imposte, si dovrà prioritariamente utilizzare il “fondo svalutazione crediti fiscale”. In caso contrario (utilizzo del fondo svalutazione crediti per perdite su crediti senza i requisiti di cui al predetto art.101 del Tuir), si dovrà utilizzare il “fondo svalutazione crediti tassato”.
Irap e svalutazione crediti
Da un punto di vista Irap, si segnala che l’accantonamento per svalutazione crediti non si deduce, in quanto è escluso dalla sua base imponibile (la voce del conto economico B10), lett. d), non rientra nel calcolo Irap). Anche le perdite su crediti, contabilizzate in B14) e l’utilizzo del fondo svalutazione crediti, contabilizzato a volte in A5), sono “neutre” da un punto di vista Irap (rispettivamente, sono da riprendere in aumento ed in diminuzione dalla base imponibile).