Com’è noto, il Superammortamento è un’agevolazione Ires che prevedeva, fino al 31.12.2019, una variazione in diminuzione dal reddito imponibile di una percentuale dell’ammortamento di cespiti acquistati nel periodo d’imposta.
Possono godere di suddetta agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Nuovo metodo di calcolo per il superammortamento
A differenza di quanto previsto per i precedenti periodi d’imposta, il calcolo del “superammortamento” cambia a partire dall’esercizio chiuso al 31.12.2020.
Infatti, al posto della variazione in diminuzione dal reddito imponibile Ires di una percentuale di ammortamento, è previsto un credito d’imposta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Orizzonte temporale
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni ammortizzabili nuovi destinati a strutture ubicate in Italia dal 01.01.2020 al 31.12.2020, ovvero fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato l’ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ambito oggettivo
Come in precedenza, gli investimenti che possono beneficiare del superammortamento 2020 devono riguardare beni ammortizzabili nuovi, ad eccezione di:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni gratuitamente devolvibili.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000.
Il provento iscritto a conto economico, derivante da tale credito, non è tassato ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del predetto costo.
I Controlli
Ai fini dei successivi potenziali controlli, la legge prevede che coloro che hanno scelto di utilizzare suddetto credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine le fatture e i documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.
Infine, segnaliamo per completezza che l’ultima Legge Finanziaria, pubblicata lo scorso fine dicembre, ha prorogato l’agevolazione in esame anche per l’anno 2021 e 2022, cambiandone alcune peculiarità, come, per esempio, la percentuale riconosciuta di credito d’imposta.