Con “Telefisco”, l’Agenzia ha recentemente fornito dei chiarimenti sul funzionamento dell’agevolazione cosiddetta “Super ACE”, introdotta dal decreto legge 73/2021 all’art. n. 19, commi dal 2 al 7, in relazione alla rilevanza degli ammortamenti dei beni rivalutati.
Funzionamento della Super “ACE”
Con riferimento al solo anno 2021 è stata introdotta la possibilità, in aggiunta a quella che è la normativa ACE ordinaria, di applicare un rendimento nozionale del 15% agli incrementi di capitale proprio da parte dei soci, e per l’intero periodo d’imposta, senza alcun ragguaglio ad anno.
Il limite degli incrementi patrimoniali ai quali potrà essere applicata tale agevolazione “Super ACE” per l’anno 2021 è di euro 5 milioni, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2020.
Il beneficio effettivo è dato moltiplicando l’importo dell’aumento dell’incremento patrimoniale, per il 15%, per l’aliquota d’imposta di riferimento (per le società di capitali, il 24%).
Il beneficio “Super ACE”, per l’esercizio 2021 potrà essere fruibile alternativamente, o in via ordinaria con una variazione in diminuzione dal reddito imponibile, oppure sotto forma di credito d’imposta da usare in compensazione, chiedere a rimborso o essere ceduto, e comporterà l’obbligo, per i fruitori, dell’invio di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Tanto premesso restano numerosi dubbi applicativi che, in parte, sono stati chiariti durante Telefisco dall’Agenzia delle Entrate
Rivalutazione e ACE
Con la recente risposta ad interpello 889/2021, l’Agenzia aveva analizzato le ricadute della rivalutazione sulla disciplina ACE, confermando che le Riserve di rivalutazione non rientrano nella base imponibile ACE, in quanto generate da processi valutativi.
Tale Riserva rientra invece nel calcolo ACE, nel momento in cui si realizzano i plusvalori latenti nella stessa. Ciò avviene nel caso di vendita dei beni rivalutati, ma anche nell’esercizio di transito a conto economico dei maggiori ammortamenti “contabili” derivanti dai beni oggetto di rivalutazione.
Ammortamenti 2021 e SuperAce
Durante Telefisco è stato posto un quesito all’Agenzia delle Entrate riguardante l’impatto delle quote di ammortamento che saranno contabilizzate nei bilanci 2021, di prossima redazione. In particolare, l’interrogativo riguardava la possibilità di considerare tali importi tra gli incrementi rilevanti per la Super Ace. L’Agenzia ha risposto in modo favorevole, affermando che la parte di Riserva di Rivalutazione iscritta nel bilancio 2020, che diventa realizzata nel 2021 a seguito dell’imputazione di maggiori ammortamenti (o della vendita dei beni rivalutati), costituisce un incremento rilevante ai fini della SuperAce.
Conclusioni
Grazie a questa recente interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la base imponibile della SuperAce può pertanto essere ulteriormente incrementata dagli ammortamenti derivanti dalla rivalutazione, mitigando le penalizzazioni fiscali introdotte dalla legge di bilancio per chi ha rivalutato i marchi.