In tema di tassazione ereditaria, il Dlgs 139/2024 ha modificato il testo dell’art. 3, comma 4-ter, Dlgs n 346/1990 che prevede il non assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti gratuiti, inter vivos e mortis causa, di aziende e partecipazioni societarie a favore di coniuge e discendenti.
La nuova formulazione specifica, in termini ancora più netti, che la disposizione riguarda tre distinte fattispecie:
- il trasferimento di quote di società di capitali;
- il trasferimento di quote di società di persone;
- il trasferimento di aziende o rami di azienda.
Ad ogni fattispecie corrispondono requisiti oggettivi differenti:
- per le quote di società di capitali è necessaria l’acquisizione o l’integrazione del controllo e tale condizione deve essere mantenuta per almeno cinque anni;
- per le quote di società di persone, occorre il trasferimento (ed il mantenimento quinquennale) della “titolarità” del diritto sulla quota;
- per le aziende e rami di esse è necessario che gli aventi causa proseguano l’attività d’impresa per almeno cinque anni.
È previsto che i beneficiari rendano apposita dichiarazione, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia.
Applicazione del regime a chi detiene già il controllo
Viene così chiarito che, oltre all’acquisizione, anche l’integrazione del controllo (ossia la situazione di chi incrementa una posizione di controllo già sussistente) è agevolabile. Inoltre, si dovrebbe ritenere che lo svolgimento dell’attività d’impresa sia un requisito rilevante solo con riferimento all’ipotesi del trasferimento dell’azienda e che, nei trasferimenti di partecipazioni, non si debba ulteriormente valutare se la società eserciti in concreto, al momento del trasferimento, un’effettiva attività imprenditoriale.
Il Dlgs 139/2024 recupera l’estensione originaria e letterale dell’agevolazione, mostrando altresì di non voler tenere in considerazione i più recenti, e restrittivi, approdi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate con l’interpello 552/2021 e della Cassazione con l’ordinanza n. 6082/2023, che ai fini dell’esenzione negavano l’applicabilità dell’agevolazione alle cd. società “senza impresa”.
In considerazione di ciò sembrerebbe quindi che la riforma voglia agevolare anche i trasferimenti di partecipazioni di società holding pure o di società c.d. immobiliari.
Tassazione ereditaria per Quote in società non residenti
L’intervento legislativo conferma l’applicabilità dell’agevolazione relativa alla tassazione ereditaria anche ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o anche in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, purché alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.