In vista delle imminenti scadenze dei versamenti previste per i saldi e gli acconti relativi al Modello Redditi 2024, si riepilogano di seguito le principali regole vigenti.
La prima scadenza è stata quella del 1° luglio, per la quale è prevista una proroga in determinati casi.
La proroga della scadenza del 1° luglio
In base all’art. 37 del D.Lgs. 13/2024 recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, è previsto uno slittamento per due categorie di soggetti, i quali, se ordinariamente tenuti a eseguire il versamento entro il 1° luglio 2024, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione; tali soggetti sono:
- coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA e che dichiarano (per il 2023) ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 Euro;
- coloro che rientrano nei regimi “di vantaggio” (minimi) e forfettario.
Ritardi e maggiorazioni per le scadenze dei versamenti
Per quanto riguarda la facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, tale possibilità può essere presa in considerazione dai contribuenti, ad esempio i “privati”, i quali hanno come scadenza ordinaria il 1° luglio e per i quali, quindi, gli importi maggiorati dovranno essere versati entro il 31 luglio.
Da ricordare, inoltre, che i soggetti Ires versano ordinariamente entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ma, qualora (in base a disposizioni di legge) possano approvare il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la scadenza di versamento è quella del mese successivo all’approvazione del bilancio (ovvero del mese successivo alla data in cui il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, se tale data, normalmente i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, non viene rispettata).
La proroga senza maggiorazione
Per i soggetti Ires, se rientranti tra i soggetti Isa e con ricavi 2023 entro i limiti (ovvero con un fatturato entro euro 5.164.569), la proroga senza maggiorazione al 31 luglio è, quindi, opzionabile solo nel caso in cui il termine ordinario di versamento cada entro il 1° luglio.
Tale proroga interesserà anche tutti i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116 del Tuir, che ricavano il proprio reddito “per trasparenza” da soggetti che possono fruire dello slittamento (i.e. i soci di società di persone).
Pagamenti rateali
Rimane valida la possibilità di optare per una rateazione dei versamenti, con la novità che, per tutti i contribuenti, le rate scadono il 16 di ogni mese. Inoltre, il piano di versamento rateale si allunga di un mese: nel calendario della rateizzazione delle imposte si aggiunge la nuova scadenza del 16 dicembre, termine ultimo entro il quale perfezionare il pagamento delle somme dovute, in luogo del 30 novembre.