Con la Legge di Bilancio, il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito è stato prorogato al 30 novembre 2023.
Sanatoria
È possibile provvedere spontaneamente al riversamento del credito Ricerca e Sviluppo che si consideri indebitamente utilizzato.
Sarà possibile aderire alla sanatoria dei crediti di imposta con la massima flessibilità, risparmiando sanzioni e interessi, anche nel caso in cui l’utilizzo sia stato contestato con un atto istruttorio o impositivo purché notificato al contribuente dopo il 22 ottobre 2021 (entrata in vigore del DL 146/21).
Si esaminano le diverse situazioni.
Gli atti impositivi e limitanti il riversamento del credito
Partendo dagli atti impositivi, se gli stessi sono divenuti definitivi entro il 22 ottobre 2021 il contribuente non potrà utilizzare la sanatoria; mentre se gli atti (pur già notificati) a tale data non erano definitivi, la sanatoria non è preclusa, ma, se si decide di aderire, si dovrà versare entro il prossimo 16 dicembre l’intero ammontare richiesto (in un’unica soluzione), risparmiando sanzioni ed interessi.
Se l’atto, invece, è stato notificato dal 23 ottobre 2021 in poi, il riversamento non è vincolato ai valori contestati e sarà possibile procedere solo parzialmente, fruendo anche della rateizzazione (tre rati annuali). L’eventuale lite potrebbe proseguire per parte di credito contestato “non sanata”.
I Processi Verbali di Constatazione
Relativamente ai PVC, c’erano alcuni dubbi per quelli consegnati dopo il 22 ottobre 2021, a causa dell’imprecisione delle istruzioni del modello di riversamento.
A Telefisco 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la notifica successiva alla data di entrata in vigore del DL 146/21 non inibisce la possibilità di effettuare una sanatoria anche solo parziale dei rilievi indicati nei verbali medesimi, fruendo eventualmente anche della rateizzazione, sulla base di autonome valutazioni del contribuente che saranno poi oggetto di controllo da parte degli uffici competenti. Perciò, in presenza di un PVC, occorre verificare la data di consegna in quanto se è avvenuta:
- fino al 22 ottobre 2021, per finalizzare l’adesione vi sarà l’obbligo di riversare l’intero importo del credito in contestazione, per di più senza possibilità di rateizzazioni;
- dopo il 22 ottobre 2021, si potrà scegliere l’importo del credito d’imposta da corrispondere a prescindere dalla ripresa evidenziata nel PVC, e con possibilità di usufruire del pagamento dilazionato.
La domanda sostitutiva
Per chi avesse già presentato il modello di riversamento e cautelativamente, nel dubbio, avesse deciso di riversare l’intero importo (pur avendo ricevuto un PVC o un atto successivo al 22 ottobre) e ora volesse modificare le scelte fatte a seguito del chiarimento, si ritiene sia possibile presentare una dichiarazione sostitutiva che può essere trasmessa entro il 30 novembre 2023.
Gli altri atti
Nessun vincolo (né di importo né di rate) grava su chi ha ricevuto lettere di compliance, questionari e documenti simili.
Esempio:
- Beta Srl ha ricevuto un atto di recupero dopo il 22/10/2021 con il quale viene contestato il credito R&S, impugnato con relativa costituzione in giudizio entro il 31/12/2022. Può usufruire della definizione agevolata del credito R&S e può scegliere sia l’importo da riversare (pari alla contestazione o in misura minore) sia la modalità di riversamento (unica rata o tre rate annuali).
- Zeta Srl ha ricevuto un PVC dopo il 22/10/2021 relativo al credito R&SD con il quale si contesta l’indebito utilizzo del credito maturato nel 2018.
Può usufruire del riversamento volontario del credito, scegliendo l’importo da riversare e optare per il riversamento del dovuto. Avendo già inviato la domanda per la sanatoria con il riversamento totale delle somme contestate e senza rateazione, si ritiene che la società possa rettificare le proprie decisioni inviando entro il 30 novembre 2023 una nuova istanza che andrà a sostituire la precedente.