Con la conversione in legge del Decreto Sostegni è stata riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021, ma solo a fini “civilistici”. La rivalutazione è ammessa per i soggetti che non applicano gli IAS ed ha per oggetto alcune tipologie di beni risultanti nel bilancio d’esercizio in corso al 31 Dicembre 2020, non rivalutati in quest’ultimo bilancio.
Quali beni possono essere inclusi nella rivalutazione?
Secondo quanto previsto dall’Art. 110 del cd. Decreto Agosto, i beni oggetto della rivalutazione sono: i beni immateriali (esempio, brevetti e marchi), le immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, fabbricati) e le partecipazioni classificate tra le immobilizzazioni finanziarie risultanti nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2020.
A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi in materia, tuttavia, non si è più vincolati alla rivalutazione di “categorie omogenee” di beni, ma è ora possibile eseguire tale operazione per ogni singolo asset. Sono tuttavia esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
Il vantaggio della rivalutazione dei beni d’impresa
Le società che sceglieranno di effettuare la rivalutazione solo civilistica nel prossimo bilancio, avranno il vantaggio di poter iscrivere una Riserva di Rivalutazione a Patrimonio netto, di pari importo a quello della rivalutazione.
Quindi se una società sceglie di rivalutare di 100 un proprio asset, la contropartita sarà una Riserva di Rivalutazione di pari importo, che potrà essere utilizzata per coprire eventuali perdite civilistiche, che, considerata l’emergenza sanitaria in corso, potrebbero risultare dai bilanci a fine 2021.
Aspetti fiscali della rivalutazione
Considerato che la rivalutazione avrà valenza solo civilistica, non sarà possibile riconoscere fiscalmente i maggiori ammortamenti effettuati collegati al maggior valore dei beni rivalutati. Conseguentemente i maggiori ammortamenti dovranno essere ripresi in aumento sia ai fini Ires che Irap e si dovranno calcolare le imposte differite attive.
Ciò comporterà la gestione di un valore dei cespiti civilistico diverso da quello fiscale (cd. “doppio binario”) che dovrà essere evidenziato nel quadro RV del Modello Unico.
Per quanto riguarda la Riserva di rivalutazione, non ci sarà la possibilità di affrancarla fiscalmente pagando l’imposta sostitutiva del 10%, così come previsto per le Riserve aventi tale natura al 31.12.2020. Ciò significa che tale riserva sarà in sospensione d’imposta, ma potrà essere utilizzata senza alcun aggravio impositivo, per coprire le perdite civilistiche.
In caso di distribuzione ai Soci della Riserva, invece, sarà assoggettata a tassazione in capo alla società.
Come si effettua la rivalutazione
La rivalutazione può essere eseguita utilizzando diverse metodologie. Si può eliminare solo il fondo ammortamento oppure aumentare solo il costo storico del bene. In tali casi, si ha un aumento della vita utile residua del bene. La terza metodologia consiste nell’aumentare proporzionalmente sia il costo storico che il fondo ammortamento del bene, lasciano così immutata la vita utile residua del bene.