In vista del calcolo e versamento del saldo Irap in relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, si ricorda che la Società può ridurre l’ammontare della predetta imposta, in base a quanto statuito dall’art 24 del cd. D.L. Rilancio.
La normativa
L’art.24 del D.L. Rilancio, oltre ad aver statuito il non versamento del saldo Irap al 31.12.2019, ha sancito che non si versa la prima rata d’acconto dell’Irap relativamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e che l’importo di tale versamento è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Sostanzialmente, le Società potranno decurtare il saldo Irap al 31.12.2020 dell’importo del primo acconto non versato. L’acconto, per chi ha utilizzato il “metodo storico”, sarà pari al 50% dell’imposta dovuta al 31.12.2019 (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi) per i soggetti che applicano gli ISA, mentre sarà pari al 40% per gli altri soggetti.
I soggetti interessati
I soggetti che possono usufruire della predetta riduzione sul saldo Irap sono quelli con ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro, diversi dagli intermediari finanziari e società di partecipazione, ex art.162-bis del Tuir e diversi dai soggetti che determinano la base imponibile secondo gli art.7 e 10-bis del D.Lgs. 446/97 (contenente la disciplina Irap).
Infine, le disposizioni di cui trattasi devono applicarsi nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli aiuti di Stato Covid-19, attualmente pari ad euro 1,8 milioni.
Calcolo della riduzione del saldo Irap
Ulteriori chiarimenti per la riduzione dell’Irap al 31.12.2020, sono contenuti nella C.M. n.27/E del 2020.
La Circolare, nel ripercorrere la disciplina di cui trattasi, aggiunge che “il primo acconto figurativo (Irap) non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%, per chi applica gli ISA) dell’importo complessivamente dovuto a titolo d’Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere”.
In sintesi, per l’effettuazione del calcolo della riduzione dell’Irap, si considera il minor importo tra il primo acconto figurativo, calcolato sull’imposta del periodo precedente, ed il 40% (o 50% per i soggetti ISA) dell’importo dell’Irap al 31.12.2020.
Tale posizione dell’agenzia delle Entrate rende, di fatto, determinabile il beneficio solo a posteriori, ovvero dopo la chiusura del periodo d’imposta 2020, in quanto solo in tale momento si è in grado di determinare l’entità dell’acconto dovuto.
Aspetti contabili
Nel Bilancio che si chiude al 31 dicembre 2020, l’Irap di competenza sarà solo quella effettivamente dovuta per l’esercizio, quindi al netto del primo acconto, calcolato nel modo sopra descritto.
L’agevolazione prevista, infatti, non consiste in uno stralcio di un debito Irap, ma si sostanzia in un risparmio d’imposta definitivo.