Quando si può chiedere un rimborso IVA
Le imprese che non hanno sede nell’UE cui viene addebitata l’IVA per attività commerciali svolte in un paese dell’UE dove non hanno fornito beni o servizi, possono avere il diritto di ottenere un rimborso IVA dalle autorità di tale paese. Ad esempio, una società con sede in Svizzera che partecipa a una conferenza in Italia e ha dovuto pagare l’IVA Italiana sulla fattura dell’albergo, potrà chiederla a rimborso in Italia.
Come chiedere un rimborso IVA
La domanda va presentata alle autorità competenti del paese dell’UE dove l’IVA è stata versata. Alcuni paesi europei concedono il rimborso soltanto se il paese in cui l’azienda extra UE ha sede offre condizioni analoghe alle loro imprese.
La normativa Nazionale
L’art. 38 ter del DPR Iva prevede che l’Iva sulle cessioni, di beni mobili e servizi inerenti all’attività, a soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea, possa essere chiesta a rimborso.
La richiesta di rimborso viene presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.
Ai rimborsi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ovvero in caso di informazioni aggiuntive entro otto mesi dalla medesima. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di sei o otto mesi prima indicati.
I soggetti che conseguono un indebito rimborso rischiano una sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata.
Le modalità operative nazionali per richiedere il rimborso
I rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione europea:
- sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali. Non sono, quindi, più possibili richieste semestrali;
- le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento.
La richiesta di rimborso deve essere presentata tramite il modello Iva 79, che deve essere indirizzata al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione può essere effettuata tramite:
- consegna diretta
- servizio postale
- “corriere espresso”.
Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail per essere contattati dall’Amministrazione finanziaria e un nuovo campo per l’indicazione dell’esistenza o meno del pro-rata e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- originali delle fatture;
- documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture medesime;
- attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione. Il certificato ha validità annuale dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutte le istanze presentate in detto periodo.
- L’importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a:
- 400 € (euro) se l’istanza è trimestrale;
- 50 € (euro) se l’istanza è annuale.