Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, è stato riscritto l’art. 2 del Tuir, riguardante la residenza fiscale delle persone fisiche. Da poco è stata emanata la Circolare n.20/E esplicativa del nuovo concetto di residenza fiscale. Di seguito una sintesi delle novità più significative.
Il nuovo articolo 2 del Tuir sulla residenza fiscale delle persone fisiche
Il nuovo articolo 2, comma 2 del Tuir recita che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.
Come cambia la nozione di domicilio
Nella vecchia formulazione del comma 2 dell’articolo 2 del Tuir si faceva riferimento alla definizione di domicilio «ai sensi del Codice Civile», in base al quale il domicilio di una persona è «nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi».
Il domicilio civilistico risulta pertanto collegato all’individuazione sia degli interessi economici che degli interessi personali della persona, senza che venga dato un ordine gerarchico ai due criteri.
La nuova norma introdotta, prevede che dal 2024 per domicilio si deve intendere «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona» e viene pertanto eliminato il riferimento agli interessi e agli affari economico patrimoniali.
La presenza in Italia
Il nuovo articolo 2 del Tuir introduce anche il criterio della presenza ultra semestrale in Italia.
Nella versione precedente la presenza fisica era correlata all’individuazione dei concetti di domicilio e residenza, ora rileva di per sé. Quindi basta la presenza nel territorio dello Stato per oltre 183 giorni per determinare la residenza fiscale in Italia della persona, indipendentemente dal suo domicilio o residenza (civile).
L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente
È stato introdotto un ridimensionamento della rilevanza formale dell’iscrizione all’anagrafe che ammette ora la prova contraria del contribuente.
Quindi non è sufficiente essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente per essere considerati residenti in Italia, in quanto ora è ammessa la prova contraria da parte del cittadino.