Il trasferimento di residenza all’estero di una persona fisica necessita di particolare attenzione sotto il profilo fiscale. È in particolare la clausola “Split Year” a richiedere un adeguato approfondimento.
Residenza fiscale
La residenza fiscale dei soggetti espatriati viene disciplinata sia da disposizioni nazionali, in modo particolare art. 2, co. 2 del Tuir, che da disposizioni convenzionali, previste nei trattati siglati dall’Italia volti a disciplinare e risolvere problematiche di doppia imposizione dei redditi esteri.
L’art. 2, co. 2, del Tuir considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tali condizioni sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d’imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia fiscalmente residente in Italia.
Clausole di “Split Year”
Qualora la stessa persona sia residente anche all’estero, configurandosi un caso di doppia residenza fiscale, questo dovrà essere risolto in base a quanto convenuto nelle Convezioni bilaterali che hanno carattere di specialità rispetto alla normativa domestica. In alcuni trattati si riscontra la presenza di specifiche clausole connesse al frazionamento del periodo d’imposta, qualora in corso d’anno avvenga un trasferimento di residenza: si tratta delle c.d. clausole di “split year”. Le Convenzioni siglate dall’Italia che applicano clausole di frazionamento del periodo di imposta attualmente sono soltanto Svizzera e Germania.
Tali clausole prevedono che l’assoggettamento alle imposte termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui è effettuato il cambio di domicilio e inizia nell’altro Stato a partire dal giorno successivo a quello in cui il cambio di domicilio è avvenuto.
Meccanismo di tassazione
Con la risposta 73/2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione dello “Split Year” ad un caso di trasferimento dall’Italia alla Svizzera. Nel caso in esame la contribuente, residente in Italia sino al 31 maggio dell’anno n, trasferisce la propria residenza in Svizzera dal giorno successivo. Il nuovo Comune di residenza certifica che la contribuente risulta residente all’estero ed iscritta all’AIRE dall’agosto dell’anno n.
La contribuente, quindi, ai sensi della normativa italiana, dovrebbe essere considerata residente nel nostro Paese per l’intera annualità. La doppia residenza nel periodo d’imposta n, però, viene risolta applicando il criterio del frazionamento: l’Italia può esercitare la propria potestà impositiva fino al 1° giugno n, mentre la Svizzera può far valere la propria pretesa impositiva a decorrere dal 2 giugno n. Pertanto, a partire dal 2 giugno, dovranno essere sottoposti a tassazione in Italia solo gli eventuali redditi prodotti da tale data nel territorio nazionale.
Da segnalare che il dato formale costituito dall’iscrizione all’AIRE, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha alcun effetto sull’applicazione delle previsioni convenzionali.
Società e “Split Year”
Lo “Split Year” non trova mai applicazione per le società in quanto non è previsto né dalla normativa nazionale né a livello convenzionale. Rimane, quindi, ferma l’applicazione dell’art. 73, co. 3 del Tuir, il quale subordina l’attribuzione della residenza a livello fiscale ad uno dei 3 criteri di collegamento con l’Italia, sede legale, sede dell’amministrazione od oggetto sociale, che deve essere verificato per la maggior parte del periodo d’imposta.