Con la circolare n. 20/E del 4 novembre l’Agenzia delle Entrate ha affrontato le novità in materia di residenza fiscale delle Società ed Enti a seguito delle modifiche apportate all’articolo 73 del Tuir dal Dlgs 209/2023, e questo con decorrenza 1° gennaio 2024 (nel caso di esercizio a cavallo 1° aprile 2023 – 31 marzo 2024 la nuova disciplina si applica a partire dal 1° aprile 2024).
Nuova formulazione dell’articolo 73 comma 3 del TUIR
Per stabilire la residenza fiscale di società ed enti in Italia, la nuova formulazione dell’articolo 73, comma 3, del Tuir prevede ora come tre criteri alternativi quello della sede legale ed i nuovi due criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale. La stessa modifica interessa anche la residenza delle società di persone e dei soggetti assimilati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d), del Tuir.
Il concetto di oggetto esclusivo o principale conserva rilevanza ai fini della distinzione fra enti commerciali (lettera b dell’articolo 73, comma 1, del Tuir) ed enti non commerciali (lettera c) e, pertanto, viene mantenuto ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 73. Inoltre la sede legale è l’unico criterio che resta immutato, mentre continua a valere la regola dell’alternatività dei tre criteri.
Anche per i trust non ci sono rilevanti modifiche e quindi continuano a considerarsi residenti in Italia quelli, istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Tuttavia, la presunzione di residenza del trust in Italia è modificata da assoluta in relativa. Resta invariata anche la norma dell’esterovestizione (articolo 73, comma 5-bis) salvo il necessario coordinamento con i due nuovi criteri di residenza.
Residenza fiscale delle società: direzione effettiva
Per sede di direzione effettiva si intende ora la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Le attività di supervisione e di monitoraggio dei soci (all’infuori delle decisioni di gestione) non rilevano per stabilire la sede di direzione effettiva. Viene anche ribadito come il concetto di direzione effettiva vada visto in chiave sostanziale e non formale.
Gestione ordinaria in via principale
La gestione ordinaria in via principale è un criterio che ha autonoma rilevanza e che si pone in rapporto di alternatività con il criterio della sede di direzione effettiva. La norma stessa lo definisce come «il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso».
Si tratta del luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che attengono all’ordinaria amministrazione della stessa. La gestione ordinaria deve essere svolta «in via principale», distinguendosi dalla stabile organizzazione.
Convenzioni contro le Doppie Imposizioni
Nell’applicazione della norma a livello internazionale, si applicano le Convenzioni contro le Doppie imposizioni tra i Paesi con particolare riferimento al place of effective management come regola di risoluzione dei conflitti, ovvero alla direzione effettiva e al luogo di costituzione, con l’avvertenza che senza accordo la società non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d’imposta eventualmente previsti dalle Convenzioni.