Il nuovo regime impatriati di cui all’articolo 5 del Dlgs 209/2023 è cumulabile con il regime fiscale speciale per il rientro di ricercatori e docenti in Italia di cui all’art.44 del DL 78/2010. La conferma arriva dalla risposta all’interpello n. 16/2025 dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente che ha promosso l’istanza è un laureato in odontoiatria che ha lavorato in Spagna dal 2016 al 2024 come docente universitario. Volendosi trasferire in Italia dal 2025 per accettare l’incarico di professore associato presso un’università Italiana e contestualmente aprire la partita Iva come odontoiatra, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire contemporaneamente del nuovo regime impatriati ex articolo 5 Dlgs 209/2023 (limitatamente all’attività di odontoiatra) nonché degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero ex articolo 44 Dl 78/2010 (limitatamente all’attività di professore universitario).
Nuovo regime Impatriati
Il nuovo regime impatriati ha sostituito dal 2024 la disciplina contenuta nel Dlgs 147/2015 e prevede una detassazione nella misura del 50% ed entro il limite annuo di 600mila euro dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato al ricorrere di alcune condizioni, tra cui l’impegno a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni e a prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel Paese, oltre al possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Regime “rientro dei cervelli”
L’articolo 44 del Dl 78/2010 si rivolge, invece, a docenti e ricercatori residenti all’estero che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e prevede una esclusione da imposizione del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto dai “cervelli” che scelgono il nostro Paese. In vigenza del precedente regime impatriati, l’articolo 2, comma 1, del Dm 26 maggio 2016 prevedeva esplicitamente l’incompatibilità tra le due discipline di favore (circolare 17/E/2017). Questo però non è il caso del nuovo regime impatriati applicabile dallo scorso anno. E, in effetti, nella risposta all’interpello, l’Agenzia correttamente conferma come tale nuovo regime sia compatibile con gli altri previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Conclusione
I diversi regimi agevolativi sono dunque fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni. In specie, il docente e odontoiatra potrà beneficiare, dal 2025 ed entro i limiti temporali previsti, del nuovo regime impatriati per i redditi professionali e anche della detassazione per i redditi derivanti dall’attività di docenza.