Capita di sovente che le società italiane siano controllate da una Holding situata in Svizzera, con la quale è normale avere dei rapporti “finanziari”. Esaminiamo di seguito il caso in cui la Holding Svizzera eroghi un finanziamento fruttifero alla Società Italiana che conseguentemente paga interessi passivi.
Ci si interroga su quale ritenuta la Società Italiana dovrà effettuare sul predetto pagamento.
Accordo tra Unione Europea e la Svizzera
Ci si chiede, infine, se nel vostro caso possa trovare applicazione l’art.15 dell’Accordo tra l’Unione Europea e la Svizzera che prevede la non applicazione di alcuna ritenuta al pagamento degli interessi passivi.
Tale accordo è volto a stabilire misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva UE 2003/48 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
Ai fini della non applicazione la ritenuta, è necessario che la società italiana ottenga prima del pagamento dalla società svizzera la seguente documentazione:
- attestazione che la società svizzera detenga la partecipazione diretta almeno pari al 25% da almeno due anni;
- certificazione dell’autorità fiscale dello Stato Svizzero attestante la residenza della società nello Stato Svizzero;
- attestazione che la società svizzera non ha alcuna residenza in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo;
- certificazione che la società svizzera adotti la forma di una società di capitali (sociètè anonime/sociètè à responsabilità limite/sociètè en commandite par actions);
- certificazione della competente autorità Svizzera che la società svizzera sia assoggettata all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi.
Nel caso quindi che la società Holding svizzera beneficiasse di esenzioni con riguardo al pagamento di interessi, l’Accordo tra l’Unione Europea e la Svizzera non potrebbe trovare applicazione.
Convenzione contro la doppia Imposizione
Ai sensi dell’art.11 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, la ritenuta non può eccedere il 12,5%.
Per l’applicazione di tale ritenuta ridotta è necessario che la società italiana ottenga prima del pagamento dalla società svizzera la seguente documentazione:
- certificazione dell’autorità fiscale dello Stato Svizzero attestante la residenza della società non residente nello Stato Svizzero;
- attestazione che la società non ha stabili organizzazioni nel territorio nazionale;
- attestazione che la stessa ne è l’effettivo beneficiario.
Normativa nazionale per i rapporti con Holding Svizzera
Nel caso in cui neanche la normativa Convenzionale possa trovare applicazione, si dovrà allora far riferimento alla normativa nazionale ai sensi della quale la società svizzera appartiene alla nostra “black list”, in primo luogo si rende applicabile l’art. 26, comma 5, del DPR 600/73 che impone la ritenuta del 26% sugli interessi in uscita.