Premessa
Con il Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, applicabile dal 1°gennaio 2020, è stato introdotto l’articolo 45-bis nel Regolamento UE “recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto”.
Con tale disposizione è stato affrontato il tema dell’onere documentale riguardante le cessioni intracomunitarie di beni. In particolare, con il paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 45-bis del Regolamento UE è stata introdotta una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.
Prassi esplicativa per la cessione dei beni
Con la risposta 141 del 3 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle modalità di prova del trasporto dei beni dall’Italia a un altro stato membro in occasione di una cessione intra Ue. L’Ufficio ha confermato di poter continuare ad applicare la prassi nazionale emanata anteriormente alle norme regolamentari unionali, in tutti i casi in cui non sia applicabile la presunzione contenuta in queste ultime disposizioni.
A sostegno dell’applicazione del regime di non imponibilità ex art. 41 comma 1 del DL 331/93 l’Agenzia ha avvallato una procedura di conservazione della documentazione contabile e fiscale finalizzata ad attestare l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia a un altro Stato membro mediante il seguente set documentale, a prescindere che il trasporto sia curato dal cedente nazionale o dal cessionario UE:
- Fattura di vendita emessa nei confronti del cliente UE;
- Elenchi riepilogativi recanti le cessioni di beni intraunionali effettuate;
- Rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
- Copia del contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni assunti con il cliente o gli accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;
- DDT emesso dal cedente italiano con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
- Documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.
Nel caso di trasporto curato dal cedente si dovrebbe conservare anche la fattura del vettore incaricato e il pagamento del relativo prezzo.
Il CMR firmato
Considerata la difficoltà di recuperare il CMR firmato anche dal destinatario è stata implementata una particolare procedura di attestazione da parte del cessionario che confermi l’avvenuta ricezione della merce nello Stato di destinazione.
Detta attestazione contiene l’identificativo e il numero di partita iva del cessionario, il numero della fattura di vendita, la data e l’importo della stessa, l’indicazione del peso del materiale ricevuto, nonché una specifica dichiarazione del cliente il quale “conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla fattura”.
Il contribuente conserva la possibilità di dimostrare, qualora non sia in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell’applicazione della presunzione, con altri elementi oggettivi di prova, che l’operazione di cessione dei beni intracomunitaria sia realmente avvenuta.
L’articolo 45-bis in commento, infatti, non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA.
L’Agenzia ha comunque specificato che “detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria”.