Il Decreto legislativo n.216 del 30 dicembre 2023 introduce una norma agevolativa che prevede una maggiorazione del costo ammesso in deduzione per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, il cosiddetto premio nuove assunzioni. Di recente è stato emanato il decreto attuativo di tale agevolazione.
I soggetti ammessi all’agevolazione ed il periodo agevolato
L’agevolazione spetta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e quindi il 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) ed è prevista per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, che hanno esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. In sostanza, dato che l’agevolazione premia chi ha avuto un incremento occupazionale rispetto al periodo d’imposta precedente, non possono usufruirne le società neocostituite.
L’agevolazione
Il premio nuove assunzioni spetta per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato a fine 2024, se il numero di quest’ultimi è superiore a quello mediamente occupato nel 2023.
Nel calcolo si tiene conto delle conversioni di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato successivamente al 30 dicembre 2023, dei contratti a tempo parziale (a tempo indeterminato) in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate, dei lavoratori con contratto di somministrazione (assunti a tempo indeterminato dal somministratore) in proporzione alla durata del contratto di lavoro, mentre non si tiene conto dei lavoratori distaccati all’estero, né dei lavoratori in precedenza assunti presso altra società del gruppo se il loro rapporto si è interrotto dopo il 30 dicembre 2023.
È confermato che, nell’ambito dei gruppi di società, si deve trattare di un incremento occupazionale a livello di gruppo (non è sufficiente quello della singola società).
Determinazione del premio nuove assunzioni
Ai fini della determinazione della maggiorazione del 20% della deduzione, il costo da assumere è pari al minor importo tra costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (voce B9 del bilancio UE) rispetto allo stesso importo relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio UE, si devono assumere le corrispondenti voci di costo del personale.
I costi del personale si considerano seguendo il principio di competenza. L’agevolazione è ulteriormente maggiorata di un 10% (quindi, 30%) in caso di assunzione di particolari categorie di soggetti meritevoli di maggiore tutela, debitamente evidenziati in un allegato del decreto.
Qualora l’incremento del costo complessivo del personale sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, in presenza di ambedue le categorie di lavoratori (soggetti meritevoli di maggior tutela e non), il costo da considerare è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione di ciascuna di esse.
Conclusioni
Ricordiamo che l’agevolazione di cui trattasi è nata solo per il 2024, in quanto si è in attesa della riforma fiscale complessiva dell’Ires. Il calcolo è alquanto complesso (in più fasi), soprattutto se si appartiene ad un gruppo d’imprese. Il beneficio, nel caso di assunzione di soggetti meritevoli di maggiore tutela, è pari al 7,2% (=30%x24%) del costo sostenuto.