Il testo del c.d. “Decreto Aiuti” prevede, fra le misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti, il potenziamento dei seguenti crediti d’imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0:
- il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0;
- il credito d’imposta formazione 4.0.
Il potenziamento dei crediti di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Per quanto concerne il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, il rafforzamento dell’agevolazione interessa gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione al 31.12.2022).
L’aliquota prevista per gli investimenti in software 4.0 già effettuati o da effettuarsi nell’arco temporale sopra indicato aumenterà dall’attuale 20% al 50%.
Riepilogo dei benefici previsti per gli investimenti in beni immateriali 4.0 per gli anni 2022-2025
Alla luce delle novità introdotte, lo scenario del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 sarà il seguente:
- investimenti effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023, credito del 50%;
- investimenti effettuati nel 2023 ovvero entro il 30.06.2024, credito del 20%;
- investimenti effettuati nel 2024 ovvero entro il 30.06.2025, credito del 15%;
- investimenti effettuati nel 2025 ovvero entro il 30.06.2026, credito del 10%;
Il limite di spesa annuale rimane invariato ad un milione di euro.
Il potenziamento dei crediti di imposta per formazione 4.0 nel Decreto Aiuti
La modifica contenuta nel Decreto Aiuti del credito formazione 4.0 si articola in due linee d’azione:
- rafforzamento del credito d’imposta la cui attività formativa soddisfi i requisiti previsti dal Decreto;
- depotenziamento del credito d’imposta la cui attività formativa non soddisfi le condizioni previste dal Decreto.
I nuovi requisiti introdotti per beneficiare dell’agevolazione maggiorata
Le attività ammissibili al credito d’imposta in misura maggiorata saranno quelle in grado di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:
- attività formative erogate dai soggetti individuati con apposito Decreto del Mise, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti;
- risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto.
Riepilogo dei benefici previsti per la formazione 4.0 per il 2022
Al soddisfacimento congiunto delle condizioni sopra indicate il credito d’imposta formazione 4.0 spetterà nelle seguenti misure:
- aliquota del 70% (in luogo dell’attuale 50%) fino a 300.000 euro per le piccole imprese;
- aliquota del 50% (in luogo dell’attuale 40%) fino a 250.000 euro per le medie imprese;
- aliquota del 30% (invariata) fino a 250.000 euro per le grandi imprese.
Qualora, invece, il progetto di formazione avviato successivamente all’entrata in vigore del Decreto Aiuti non soddisfi i requisiti necessari per la maggiorazione delle aliquote, il credito d’imposta spettante sarà ridimensionato come segue:
- aliquota del 40% (in luogo dell’attuale 50%) fino a 300.000 euro per le piccole imprese;
- aliquota del 35% (in luogo dell’attuale 40%) fino a 250.000 euro per le medie imprese;
- aliquota del 30% (invariata) fino a 250.000 euro per le grandi imprese.
Ad oggi il credito di imposta per l’attività formativa non è stato riconfermato per il futuro dalla Legge di Bilancio 2022. Considerato il rafforzamento introdotto con il provvedimento in commento ci si augura che l’agevolazione venga prorogata al 2023 e per le successive annualità.