Dopo una lunga attesa, con il decreto legge PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024 e in vigore dal 2 marzo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato adottato il Piano Transizione 5.0. Il nuovo Piano incentiva investimenti 4.0 che producano risultati misurabili in termini di efficienza energetica e risparmio di energia.
Chi può accedere ai benefici del piano Transizione 5.0
Il piano Transizione 5.0 è dedicato a tutte le imprese con sede sul territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione e dal settore economico di appartenenza.
I beni strumentali incentivati e il collegamento al piano Transizione 4.0
Il Piano incentiva l’acquisto di beni materiali o immateriali 4.0 (all. A e B L. n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici pari almeno al:
- 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale oppure
- 5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento.
Nell’ambito di tali progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:
- acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili – ad esclusione delle biomasse e con moduli fotovoltaici che abbiano determinate caratteristiche riportate nel Decreto legge n. 181/2023;
- spese per la formazione del personale in competenze rilevanti per la transizione digitale ed energetica, per un valore pari a massimo 10% della spesa in beni strumentali e comunque non oltre i 300.000 euro. La formazione dovrà essere erogata da soggetti esterni dotati di determinati requisiti, che saranno specificati in un decreto di prossima adozione.
Il credito d’imposta 4.0 resta operativo gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che:
- non generano risparmio energetico, oppure
- generano risparmio energetico sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
L’intensità del credito di imposta per i progetti di innovazione
Il credito di imposta è determinato in funzione dell’efficienza energetica conseguita e a cui andrà eventualmente applicata la maggiorazione prevista per i pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.
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Riduzione consumi energetici |
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Quota di investimento |
Struttura produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10% |
Struttura produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15% |
Struttura produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15% |
Fino a 2,5 mln€ |
35% |
40% |
45% |
Da 2,5 a 10 mln€ |
15% |
20% |
25% |
Da 10 a 50 mln€ |
5% |
10% |
15% |
Certificazioni
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, sia “ex ante” che “ex post”.
Ex ante per misurare la riduzione del consumo energetico ed ex post per verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento e dell’interconnessione. Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino ad un massimo di 10.000 euro.
Come si fruisce dell’incentivo
Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica al Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta, insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.
Una volta confermata l’entità dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il prossimo decreto attuativo MIMIT
Si rimane in attesa del decreto attuativo per approfondire i tanti aspetti operativi necessari per la richiesta e la fruizione del credito di imposta.