In Italia come in Europa non sono previsti codici ATECO specifici per l’apertura di una partita IVA per gli appartenenti alla categoria generale degli influencer/creator digitali e per le varie tipologie che la compongono (streamer, content creator, podcaster, etc.).
Risulta pertanto opportuno integrare l’attuale sistema NACE-ATECO, prevedendo un’apposita classificazione per le attività svolte dai soggetti che compongono la suddetta categoria, soffermandosi sull’alta concentrazione di giovani che esercitano la professione, la cui opera potrebbe essere lesa dalla mancanza di una regolamentazione chiara a partire da quella fiscale, e dal peso economico e strategico che questa industria riveste ormai nel quotidiano.
Professione influencer, ma con quale codice Ateco?
In Italia, in assenza di codici ATECO specifici per le varie tipologie che compongono la categoria (streamer, content creator, podcaster, etc.), quelli maggiormente impiegati da chi intraprende la professione sono i seguenti:
- 73.11.01 per l’ideazione di campagne pubblicitarie;
- 73.11.02 per la conduzione di campagne pubblicitarie;
- 74.90.99 per le altre attività professionali NCA;
- 90.01.09 per altre rappresentazioni artistiche.
In un chiarimento al programma TV “Report”, l’Agenzia delle Entrate ha specificato, che con riferimento alla figura dello Youtuber, il codice ATECO da inserire per la dichiarazione dei redditi è quello corrispondente al 73.11.01 “Ideazione di campagne pubblicitarie” nonché al 73.11.02 “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, mentre per quanto riguarda quella dello Streamer si deve fare riferimento al n. 59.11.00 “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”.
Tuttavia non sono comunque date indicazioni per altri soggetti attivi nelle più disparate categorie di influencer / creator digitali.
L’assegnazione di una Partita Iva per influencer e content creator
Un tema altrettanto delicato per tutte quelle persone che si avvicinano a questa nuova categoria, una volta compresa la volontà di svolgerla in maniera professionale, risulta essere la determinazione del corretto inquadramento fiscale e previdenziale, ovvero determinare se si possa essere inquadrati come libero professionista o ditta individuale, che non dipende solo dall’attività svolta, ma anche dal modello di business utilizzato per svolgere quella data attività e anche dal modo di monetizzare i corrispettivi derivanti dalla stessa.
Suddivisione spesso non facile per i nuovi modelli di business proposti da queste nuove figure professionali rendendo di difficile inquadramento la posizione fiscale e previdenziale.
La posizione degli operatori del settore
Proprio per dirimere questi dubbi, l’Associazione italiana influencer – Assoinfluencer, ha richiesto che vengano quanto prima identificati uno o più codici ATECO per inquadrare al meglio le nuove figure professionali e il relativo regime fiscale e previdenziale.
Sulla base di queste considerazioni e dal confronto con le forze politiche è stato recepito l’emendamento al DDL Concorrenza 2021 (A.C. 3634) sui creatori di contenuti digitali.
In particolare, l’art. 28, nella sua versione definitiva, prevede i seguenti due nuovi commi:
l-bis) individuazione di specifiche categorie di controlli per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell’attività economica svolta;
l-ter) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme.
Considerazioni e next step
L’approvazione dell’emendamento, rappresenta una piccola vittoria per tutta la categoria, che riesce ad ottenere – finalmente – dal Legislatore un primo riconoscimento della professione nell’ordinamento giuridico italiano, seppur non risulti sufficiente a superare lo stato di deregulation e incertezza giuridica attualmente in essere.
Considerata la crescita del settore l’auspicio è che il Legislatore intervenga quanto prima nella definizione degli aspetti fiscali e previdenziali per queste categorie garantendo ai professionisti una certezza relativamente alla propria posizione e consentendo, all’occorrenza, di intervenire con ammortizzatori sociali specifici per la categoria.