Tra i vari chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella sessione speciale di Telefisco del 20 settembre scorso, una puntualizzazione ha riguardato ancora le note di variazione.
Normativa di riferimento
La norma di riferimento è relativamente giovane in quanto l’art. 26 del DPR Iva è stato interamente riscritto dal DL 73/2021, anche se ha lasciato alcuni punti aperti.
Ad esempio, ha lasciato gli elementi più rilevanti in senso negativo, come quello di chiamare la variazione in diminuzione “detrazione ai sensi dell’art. 19”.
Questione aperta sulle note di variazione
L’Amministrazione finanziaria ha attenzionato più volte il tema delle note di variazione in diminuzione.
Il più delle volte si è focalizzata su problematiche legate all’emittente, alle cause che consentono l’esercizio della facoltà di emissione di credito nonché ai termini entro cui poter procedere.
Proprio con riguardo ai termini, un’incertezza viene riscontrata dagli operatori destinatari della nota di credito. Nello specifico ci si interroga sul dies a quo per rettificare nei registri il credito iva precedentemente detratto. Lato attivo non ci sono dubbi.
La Circolare 1/E/2018 ribadisce che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta) al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Pertanto, il dies a quo entro il quale il cedente/prestatore può rettificare il suo debito iva in diminuzione è fissato alla data in cui si verifica la causa che fa venir meno (in tutto o in parte) l’operazione originaria.
Sul piano del destinatario, che riceve la nota di credito, ed è obbligato a rettificare (in tutto o in parte) la detrazione in precedenza operata, sembra mancare un’indicazione espressa.
Risposta dell’Agenzia
Le Entrate hanno fatto osservare che la rettifica in diminuzione rappresenta una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore.
Il cessionario/committente, dal canto suo, non ha scelta.
Una volta che il fornitore emette la nota di credito nel sistema di interscambio delle fatture elettroniche, il cliente ha l’obbligo di darne rilievo.
Dal punto di vista operativo, secondo le Entrate, quest’ultimo può annotarle in diminuzione nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR Iva) ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR Iva), al fine di far emergere l’Iva a debito.
In ogni caso il termine per l’annotazione della nota decorre dalla data di ricevimento della stessa e scade il giorno 15 del mese successivo.