A decorrere dal 1° febbraio 2024, è stato introdotto uno specifico controllo da parte del Sistema di Interscambio (SdI) che determinerà lo scarto della fattura elettronica se, nel campo “altri dati gestionali”, viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione d’intento indicata.
Questo controllo, inasprisce le verifiche per le operazioni non imponibili IVA, ai sensi dell’art. 8, c. 1, c), D.P.R. 633/1972, effettuate sulla base di una dichiarazione d’intento.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate per il contrasto delle frodi IVA
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293390, ha previsto il rafforzamento delle attività di contrasto alle frodi IVA, introducendo due macro-aree di intervento:
- attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
Procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento
In caso di esito irregolare delle attività di analisi del rischio e di controllo degli esportatori abituali, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento: le stesse vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia all’esportatore abituale e al committente una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Procedura per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento
Come previsto dal provvedimento n. 2021/293390, in caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.
Modalità di compilazione delle e-fattura con lettera di intento
L’avvio della procedura di scarto delle fatture sopra richiamata, comporta la necessità di porre massima attenzione nella compilazione del file xml della fattura elettronica dei dati della lettera di intento emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.
Nella e-fattura dovrà essere quindi essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.