Il decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n.108 del 2024), il decreto legge cd “omnibus” (D.L. n.113 del 2024 ed il decreto di revisione del sistema sanzionatorio (D.Lgs. n.87 del 2024) hanno introdotto alcune novità inerenti alle dichiarazioni dei redditi e non solo.
Dichiarazioni dei Redditi e Irap
Viene posticipato al 31/10 (dal 15/10) il termine entro il quale inviare le dichiarazioni dei redditi.
Più in particolare, è sancito che i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno inviare il Modello Redditi e Irap entro il 31/10.
Per i soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi sarà l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il 31/10 è anche il termine per l’invio dei Modelli Redditi per le persone fisiche e le società di persone.
Concordato preventivo
Il termine ultimo è stato fissato al 31/10 per i soggetti ISA che intendono aderire al concordato preventivo.
Tra le novità del concordato, è stata introdotto un regime opzionale per l’imposta sostitutiva, strutturata in tre aliquote (10-12-15%) applicabili in base al punteggio ISA, applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta antecedente.
Redditometro
Si potrà determinare sinteticamente il reddito a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno il 20% quello dichiarato e, in ogni caso, sia pari ad almeno 10 volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo (quest’ultimo pari ad euro 6.947,33 per il 2024).
In presenza del predetto “accertamento sintetico”, basato principalmente su spese di qualsiasi genere, è comunque sempre ammessa la prova contraria del contribuente.
Nuovi termini per la rivalutazione di quote e terreni
È prorogato al 30 novembre 2024 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 16% per le persone fisiche (non in regime di impresa) che intendono rideterminare il costo d’acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni, quotate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2024.
Novità del ravvedimento operoso
In materia di ravvedimento operoso, le nuove modifiche alla normativa avranno decorrenza dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Per esempio, da inizio settembre la sanzione è ridotta ad un settimo del minimo (prima era un sesto del minimo) se la regolarizzazione dell’errore avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.