Una delle novità più rilevanti del 2024, è sicuramente l’adozione del nuovo principio OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n.34 sulla contabilizzazione dei ricavi.
Decorrenza
Chi adotta i principi contabili nazionali deve applicare le nuove regole nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2024. Il principio prevede che l’applicazione sia retroattiva (come se l’OIC fosse in vigore da sempre) ma consente anche la più semplice applicazione prospettica ovvero ai soli contratti stipulati dal 1 gennaio 2024, con conseguente nuova contabilizzazione dei ricavi.
Fino ad oggi non esisteva un principio contabile nazionale dedicato ai ricavi, oggi invece l’OIC 34 fornisce i criteri di rilevazione e la valutazione dei ricavi che, in alcuni casi, potrebbero avere un impatto anche significativo nella qualificazione, quantificazione ed imputazione delle voci esposte nei bilanci.
Unità elementare di contabilizzazione dei ricavati
In base al nuovo OIC, da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti ed obbligazioni da contabilizzare separatamente. E’ il caso della vendita di un bene associata alla prestazioni di servizi (esempio, manutenzione per un certo numero di anni), che impone la separazione della contabilizzazione del ricavo di vendita del bene da quello di prestazione di servizi.
Dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, è necessario rilevare in bilancio i ricavi in base al principio di competenza, distintamente tra vendita di beni e prestazioni di servizi.
Revisione dei contratti
Per quanto sopra sarà importante fare un’analisi delle previsioni contrattuali tipicamente applicate nei rapporti con i clienti al fine di individuare se il relativo trattamento contabile debba essere modificato o meno per renderlo conforme al nuovo OIC .
Quindi, già a livello contrattuale, sarà opportuno distinguere in modo chiaro il ricavo della vendita di beni da quello derivante dalle prestazioni di servizi ed il loro criterio di rilevazione, nel caso in cui sia previsto un corrispettivo unico.
Per esempio nel caso di vendita di un bene con annessa manutenzione periodica, il corrispettivo, se unico, andrà scisso tra quello relativo alla vendita del bene (che sarà contabilizzato quando avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici dello stesso) e quello relativo alla manutenzione periodica del bene (che maturerà quando tale prestazione è eseguita).
Prezzo globale da contratto
In presenza di un prezzo complessivo contrattuale (vendita di beni e prestazione di servizi insieme), la società dovrà stimare il prezzo di vendita delle singole “unità economiche di contabilizzazione” con una delle seguenti metodologie: 1. la “valutazione a prezzi di mercato” (prezzo di mercato del singolo bene e/o servizio); 2. “costi attesi più margine” (costi sostenuti per il bene/servizio più un margine adeguato); 3. “il metodo residuale” (prezzo complessivo meno prezzi di vendita del singolo bene/servizio).
In tal caso, è opportuno che la metodologia di evidenziazione delle “unità economiche di contabilizzazione” rimanga costante nel tempo, anche per evitare possibili contestazioni di tipo fiscale, dato che il risultato delle tre metodologie (determinazione del ricavo) sarà di solito diverso.
Bilancio in forma abbreviata e microimpresa
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese possono non effettuare la contabilizzazione dei ricavi secondo le unità elementari di contabilizzazione sopra descritte. Trattandosi infatti di società con dimensioni ridotte, si cerca di agevolare la redazione del loro bilancio introducendo delle semplificazioni contabili.