E’ stato recentemente approvato il nuovo principio OIC (Organismo Italiano di Contabilità) numero 34 sulla contabilizzazione dei ricavi, che si applicherà dal 1 gennaio 2024.
Unità elementare di contabilizzazione dei ricavi
In base al nuovo OIC, da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti ed obbligazioni da contabilizzare separatamente. E’ il caso della vendita di un bene associata alla prestazioni di servizi (esempio, manutenzione per un certo numero di anni), che impone la separazione della contabilizzazione del ricavo di vendita del bene da quello di prestazione di servizi.
Dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, è necessario rilevare in bilancio i ricavi in base al principio di competenza, distintamente tra vendita di beni e prestazioni di servizi.
Conseguentemente sarà importante, già a livello contrattuale, distinguere in modo chiaro il ricavo della vendita di beni da quello derivante dalle prestazioni di servizi ed il loro criterio di rilevazione.
Principio di rilevazione dei ricavi dalla vendita di beni
I ricavi derivanti dalla vendita di beni sono rilevati quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita e l’ammontare può essere determinato in modo attendibile. Per valutare se è avvenuto il trasferimento dei rischi, si deve tener conto dei fattori qualitativi, derivanti per esempio dall’analisi delle clausole contrattuali e quantitativi, derivanti per esempio dall’esperienza storica.
Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quanto è trasferita alla controparte la capacità di decidere dell’uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva.
Questa situazione si verifica quando il cliente può disporre liberamente del bene, rivendendolo, concedendolo in affitto o utilizzandolo nella propria attività.
Principio di rilevazione dei ricavi da prestazioni di servizi
I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento se sono rispettate le condizioni dell’OIC 23, che tratta dei lavori in corso di lavorazione, secondo cui si possono iscrivere ricavi per prestazioni di servizi sulla base di corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.
In caso contrario, il ricavo per prestazioni di servizi si contabilizzerà quando la prestazione è stata ultimata.
Bilancio in forma abbreviata e microimpresa
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese possono non effettuare la contabilizzazione dei ricavi secondo le unità elementari di contabilizzazione sopra descritte. Trattandosi infatti di società con dimensioni ridotte, si cerca di agevolare la redazione del loro bilancio introducendo delle semplificazioni contabili.
Principi fiscali di rilevazione dei ricavi
Il principio sopra descritto di contabilizzazione dei ricavi, andrà verificato col principio di “competenza” fiscale dei ricavi stessi, per verificare se tali principi sono allineati o meno.
Infatti, per quanto riguarda la vendita di beni, da un punto di vista fiscale, il ricavo si contabilizza alla data della consegna o spedizione del bene mobile alla controparte, mentre da un punto di vista civilistico solo quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita e l’ammontare può essere determinato in modo attendibile.
Nel caso in cui tali concetti non coincidano, fiscalmente bisognerà effettuare delle apposite riprese del reddito imponibile. Per esempio, si dovrà effettuare una ripresa in aumento, se il ricavo è rilevante fiscalmente ma non è stato contabilizzato civilisticamente.