Con l’approvazione del recente emendamento al D. L. n. 131/2024, noto come “Salva Infrazioni”, sono stati introdotti cambiamenti significativi nel trattamento fiscale dei contratti di prestito e distacco di personale in Italia.
A partire dal 1° gennaio 2025, l’articolo 8, comma 35 della Legge n. 67/1988, che escludeva dall’IVA i distacchi di personale a mero costo, sarà abrogato. Questa modifica è stata introdotta per allineare la normativa italiana alle direttive europee e rispondere a una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-94/19) del marzo 2020.
L’allineamento con la Normativa Europea
La modifica normativa recepisce la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020 (C-94/19), che richiedeva all’Italia di adeguarsi alla Direttiva IVA europea. La sentenza stabiliva che, in caso di prestito e distacco di personale, anche quando il compenso previsto è un semplice rimborso dei costi sostenuti, l’operazione dovrebbe essere soggetta ad IVA. In questo modo, il legislatore italiano ha introdotto una normativa che contribuisce a eliminare le difformità tra la legislazione nazionale e quella europea, garantendo maggiore uniformità e prevedibilità a livello fiscale.
Cosa cambia per le aziende nel distacco personale?
Dal 1° gennaio 2025, tutti i contratti di prestito e distacco di personale, siano essi nuovi o rinnovati, saranno soggetti a IVA. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo, poiché obbliga le aziende a riconsiderare il trattamento fiscale applicato alle operazioni di distacco di personale, che finora erano esenti da IVA in caso di semplice rimborso.
Implicazioni Pratiche
L’introduzione dell’obbligo IVA comporta la necessità di rivedere attentamente le condizioni contrattuali dei distacchi di personale in corso e di quelli futuri. Le aziende dovranno garantire che il corretto trattamento fiscale sia applicato a ciascuna operazione e verificare la possibilità di detrazione dell’IVA pagata.
Sono salvaguardati i comportamenti pregressi dei contribuenti in linea con la normativa vigente o con la sentenza della Corte di Giustizia, purché non siano oggetto di accertamenti definitivi. Questo significa che per i contratti in essere non ci saranno conseguenze retroattive, a patto che rispettino la normativa precedente o la sentenza europea.