La Finanziaria 2021, recentemente pubblicata, prevede alcune semplificazioni in ambito Iva, sia nei termini di registrazione delle fatture emesse dai contribuenti trimestrali che in merito alle comunicazioni periodiche, c.d. “esterometri”.
Per i contribuenti trimestrali più tempo per la registrazione delle fatture
La Legge di Bilancio 2021 ha di fatto ampliato i termini di registrazione delle fatture emesse dai contribuenti trimestrali.
La novità interessa gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno conseguito, nell’anno solare precedente, un volume di affari non superiore a 400 mila euro, per le prestazioni di servizi, e non superiore a 700 mila euro per le cessioni di beni, che hanno optato per la liquidazione dell’IVA con periodicità trimestrale.
La nuova misura consente di registrare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, mantenendo il riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Ad esempio, la fattura emessa il 20 aprile, potrà essere registrata entro il 31 luglio successivo, cioè entro il mese successivo al trimestre di riferimento. L’Iva a debito confluirà nella liquidazione periodica del secondo trimestre da effettuarsi entro il 20 agosto successivo.
Prima della modifica normativa in rassegna, la registrazione delle fatture emesse doveva essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’art. 6 del Decreto Iva.
Ad esempio, la fattura emessa il 20 aprile doveva essere registrata entro il 15 maggio successivo.
La modifica normativa è stata inserita all’interno dell’art. 7 del DPR 542/1999, con l’aggiunta del comma 3 bis, e non all’interno del Decreto Iva.
Conseguentemente l’art. 23 del decreto iva dispone i termini di registrazione delle fatture emesse dai contribuenti “mensili”, invece l’art. 7 del DPR 542/1999 disciplina il medesimo obbligo per i contribuenti di minori dimensioni, quindi “trimestrali”.
Fatture attive e passive con l’estero secondo la Finanziaria 2021
Ad oggi, le fatture attive e passive con l’estero non transitano nel sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate e pertanto devono essere comunicate trimestralmente attraverso il c.d. esterometro.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 le fatture attive e passive con l’estero dovranno transitare nello SDI, nel modo seguente:
- Le fatture attive dovranno essere inviate allo SDI entro il normale termine di emissione, quindi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
- Le fatture passive dovranno essere trasmesse allo SDI entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’esterometro sarà abolito.