L’art. 18 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni bis”), convertito in legge, ha introdotto alcune importanti novità in materia di note di variazione IVA (di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) nell’ambito delle procedure concorsuali individuate dalla norma.
In particolare, è previsto che, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato ad una procedura concorsuale la nota di variazione IVA possa essere emessa dal cedente o prestatore già al momento di apertura della procedura concorsuale, senza dover più attendere l’accertamento giudiziale della “infruttuosità” della stessa per il creditore. Inoltre, è previsto l’esonero della registrazione del documento di rettifica (emesso dal creditore) da parte della procedura concorsuale o del debitore che ne è assoggettato.
Tali novità sono, tuttavia, applicabili soltanto con riguardo alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, ovvero successivamente all’entrata in vigore del Decreto.
Momento di riferimento per le procedure
Il momento in cui il cessionario o committente si considera assoggettato a procedura concorsuale, si verifica con la data di uno dei seguenti provvedimenti:
- sentenza dichiarativa del fallimento;
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
In base alla nuova normativa, già quindi all’inizio delle procedure alle predette date, è consentito al cedente/prestatore di potersi attivare per recuperare l’Iva versata attraverso la variazione in diminuzione.
È rimasta, invece, invariata la normativa applicabile ai seguenti istituti:
- accordi di ristrutturazione dei debiti;
- piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle imprese;
- procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
E’ rimasto inoltre immutato anche il presupposto dell’infruttuosità della procedura esecutiva individuale (art. 26 comma 12 D.P.R. n. 633/1972) che continua ad essere individuato dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario ovvero dalla procedura esecutiva interrotta per eccessiva onerosità.
Emissione nota di variazione IVA
Con la nuova formulazione normativa viene quindi avallato il principio secondo cui il cedente o prestatore può portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti di cui all’art. 25, a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale, senza dover attendere, quindi, che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura.
Ciò permette al creditore di recuperare l’imposta addebitata in via di rivalsa al verificarsi di una circostanza che sancisce, in modo ufficiale e inequivocabile, lo stato di crisi del debitore e, quindi, la ragionevole certezza che in tutto o in parte il credito insoluto non sarà pagato. Di conseguenza, il presupposto della variazione non è più collegato all’esito dell’insinuazione allo stato passivo dello specifico credito, ma alla situazione legale e finanziaria in cui si trova il debitore.