Per l’agevolazione relativa all’acquisto dei beni materiali 4.0, cosiddetti “beni iperammortizzabili”, è opportuno evidenziare l’esistenza di una norma antielusiva, che descriveremo nel proseguo.
Beni materiali 4.0
In primis, ricordiamo che per i beni materiali strumentali nuovi 4.0 acquistati entro il 31.12.2023 (o entro il 30.6.2024 con pagamento di un acconto di almeno il 20% entro 31.12.2023) è previsto un credito d’imposta nella misura del 20% da calcolarsi sul costo d’acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per investimenti superiori a € 2.500.000 e fino a € 10.000.000, del 5% per investimenti superiori a € 10.000.000 e fino ad € 20.000.000. Tale credito rimane costante nei periodi d’imposta successivi (2024 e 2025).
Nel corso dei precedenti periodi d’imposta, l’agevolazione di cui trattasi ha cambiato “forma”, in quanto fino al 31.12.2019 incluso, si trattava di una variazione in diminuzione dal reddito imponibile Ires. Dal 2020 l’agevolazione si è tramutata in un credito d’imposta, in modo da poter essere fruita anche per imposte diverse dall’Ires.
Norma antielusiva fino al 2019
La norma antielusiva per i beni 4.0 è stata introdotta solo per gli acquisti effettuati successivamente al 14 luglio 2018 e prevede che, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo (variazione in diminuzione dal reddito imponibile Ires) i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iperammortamento. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta.
Il predetto recupero avviene senza applicazione di sanzioni e interessi.
In sintesi, per evitare l’applicazione della predetta norma antielusiva, che di fatto azzera i benefici dell’iperammortamento, bisognerà attendere la fine del processo d’ammortamento del cespite per il quale si è usufruito dell’agevolazione in oggetto.
Norma antielusiva dal 2020
Per i beni acquistati dal 2020, la norma antielusiva prevede che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di intervenuta connessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è ridotto escludendo dalla base di calcolo il relativo costo. Il credito d’imposta già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi. Anche in tal caso il riversamento è fatto senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Investimenti sostitutivi
Nel caso in cui la società effettui investimenti sostitutivi dei beni agevolati ceduti, si può evitare la predetta norma antielusiva