Il contributo “perequativo”, istituito con il Decreto “Sostegni-bis” rappresenta un ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (come meglio descritto nella Circolare n. 6).
Come verificare il peggioramento del “risultato economico”
Come ulteriore requisito, la normativa prevede un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al 2020 rispetto a quello del 2019.
Nonostante la norma faccia riferimento al “risultato economico di esercizio”, e quindi ad un dato contabile, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre, “trasforma” tale requisito sotto un’ottica fiscale (“inquinandolo” di tutte le variazioni in aumento e in diminuzione) individuando uno specifico rigo del modello Redditi relativo al reddito imponibile o alla perdita fiscale da utilizzare per la comparazione delle due annualità.
Obbligo di invio della dichiarazione entro il 30 settembre per l’accesso al contributo
L’accesso al contributo è inoltre subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2020 entro il 30.09.2021 (termine prolungato in luogo dell’originario 10.09.2021).
Modalità di determinazione del contributo ancora in attesa di un provvedimento MEF
Per quanto riguarda l’ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale, che verrà definita con decreto del MEF, alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al 2020 rispetto a quello del 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate (in particolare quelli previsti dal Decreto “Rilancio”, Decreto “Agosto”, Decreto “Ristori”, Decreto “Sostegni”, Decreto “Sostegni-bis”).
L’ammontare del contributo “perequativo” non potrà essere in ogni caso, superiore a euro 150.000 e risulta comunque sottoposto all’autorizzazione della Commissione Europea.
Come specificato in Commissione Finanze alla Camera, il decreto contenente le modalità di determinazione del contributo, sarà emanato solo successivamente al 30 settembre, alla luce dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate “al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse previste dal decreto Sostegni-bis”.
Come comportarsi in attesa delle regole per la determinazione del contributo “perequativo”
Tale modalità di operare lascia alquanto perplessi, in quanto se da un lato si può essere d’accordo sul fatto che sia necessario (e legittimo) verificare la compatibilità delle risorse stanziate rispetto ai dati contenuti nella dichiarazione, è del tutto evidente come detta verifica possa essere effettuata anche successivamente alla scadenza ordinaria di presentazione dei modelli redditi relativi al periodo di imposta 2020 (prevista per il 30.11), comportando unicamente uno slittamento in avanti delle tempistiche di erogazione del contributo.
Dall’altro lato, per logica concettuale sarebbe auspicabile che venissero definite preventivamente tutte le disposizioni connesse all’erogazione di un contributo prima di introdurre l’obbligo di presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi e delle istanze per la sua erogazione, così da permettere a ciascun contribuente di fare le proprie valutazioni sulla possibilità di fruire dell’agevolazione.
In conclusione, in attesa di futuri provvedimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, si suggerisce di verificare lo scostamento reddituale della propria posizione al fine di fare le proprie valutazioni sull’invio anticipato della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre.