La sentenza 12395, depositata il 7 maggio, chiude una vicenda nata nel 2011 quando l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicazione della tassa piatta per le locazioni di case date ai dipendenti in regime di cedolare secca.
Cedolare secca: un contenzioso che nasce dal 2011
Dopo 13 anni di discussioni, arriva la parola della Cassazione: la cedolare secca può essere applicata anche quando l’inquilino è una società o un’impresa che affitta una casa per i propri dipendenti, clienti o fornitori. La sentenza considera «irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti)».
I giudici di Cassazione smentiscono perciò la lettura restrittiva sostenuta dalla circolare n. 26 dell’Agenzia delle Entrate fin dal 2011.
Chi può optare per il regime di cedolare secca
Possono optare per il regime della cedolare secca il proprietario e il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative, locate a uso abitativo (ovvero appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11, esclusa l’A10 – uffici o studi privati) e relative pertinenze.
In particolare, la norma si limita a dire che la cedolare non si applica «alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni» (articolo 3, comma 6, del Dlgs 23/2011).
Da questo principio discende senz’altro il divieto di optare per la cedolare secca quando il locatore svolge la locazione nell’ambito di un’attività imprenditoriale, come una casa vacanze o un’affittacamere professionale, ma non quando – come ora affermato anche dalla Cassazione – il locatore è un “privato” ed è invece l’inquilino a essere un imprenditore.
Come optare per la cedolare secca per i contratti in essere
Per tutti coloro che hanno contratti già in corso, la pronuncia della Cassazione apre alla possibilità di optare per la cedolare in corrispondenza delle nuove annualità contrattuali (entro 30 giorni dall’inizio di ciascuna di esse) presentando il modello RLI.
Presentazione, quest’ultima, che potrebbe anche beneficiare della remissione in bonis purché il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali (cioè non abbia versato nel frattempo l’imposta di registro, l’Irpef e le sue addizionali, e abbia inviato la raccomandata all’inquilino o abbia inserito nel contratto la rinuncia agli aggiornamenti del canone).