Le società che nel quinquennio 2017 – 2021 hanno dichiarato cinque perdite fiscali consecutive, ovvero quattro perdite ed un reddito imponibile inferiore al minimo, non saranno più considerate di “comodo” nel periodo d’imposta 2022.
Ciò deriva dall’abrogazione prevista dall’articolo 9 D.L. 73/2022 convertito in Legge, con riferimento alla disciplina delle società in perdita sistematica introdotta a far data del periodo d’imposta 2011 dal D.L. 138/2011.
Società di comodo
Nel nostro ordinamento sussistono due fattispecie di società di “comodo”:
- le società non operative, di cui all’articolo 30 D.L. 724/1994, qualora i ricavi effettivi sono inferiori a quelli minimi presunti che derivano dall’applicazione di alcune percentuali sul valore degli asset presenti nell’attivo di bilancio (test di operatività);
- le società in perdita sistematica (fattispecie introdotta nel 2011), qualora per cinque periodi d’imposta consecutivi siano state dichiarate sempre perdite fiscali, ovvero quattro perdite ed un reddito imponibile inferiore al “minimo”.
La peculiarità di tale seconda ipotesi risiede nella circostanza che lo status di società in perdita sistematica si realizza nel periodo d’imposta successivo al quinquennio di “osservazione” (formato dai periodi d’imposta in perdita fiscale).
Cause di disapplicazione ed esclusione
Allo scopo di mitigare gli effetti negativi che derivano dall’applicazione di entrambe le fattispecie predette, il legislatore e l’Agenzia delle entrate hanno previsto delle cause di esclusione (comuni ad entrambe le ipotesi) ed alcune cause di disapplicazione (alcune applicabili a tutte e due le situazioni ed altre ad una sola di esse).
Resta ferma, inoltre la possibilità di presentare istanza di interpello finalizzata a comprovare l’impossibilità oggettiva di raggiungere i ricavi minimi presunti, o per giustificare la dichiarazione di perdite fiscali, così come la disapplicazione “automatica” con segnalazione nel modello Redditi.
Decorrenza
Con l’intervento del D.L. 73/2022 (decreto “Semplificazioni fiscali”) è stata abrogata la fattispecie delle società in perdita sistematica, ma è stata mantenuta l’ipotesi (tradizionale) della società non operativa. La decorrenza della novità è a partire dal periodo d’imposta 2022, con impatto nella gestione del modello Redditi 2023.
Pertanto, la verifica dei risultati fiscali dichiarati nel quinquennio che va dal 2017 al 2021 non assume più alcun rilievo in quanto dal 2022 (primo anno successivo al predetto periodo) la disciplina delle società in perdita sistematica non è più applicabile.
Tenendo conto che entro il prossimo mese di novembre dovrà essere presentato il modello Redditi 2022 per l’anno 2021, l’eventuale “quinta” perdita dichiarata non assumerà alcun rilievo per la determinazione del reddito del periodo d’imposta 2022, che dovrà avvenire nei modi ordinari (salva l’applicazione della disciplina delle società non operative per mancato superamento del test di operatività).