E’ attualmente in vigore in Italia il Decreto Legislativo n. 147/2015 e relative modifiche che regola la tassazione delle persone fisiche cd. impatriate, cioè che intendono trasferirsi stabilmente.
Si tratta del «regime speciale per lavoratori cd. impatriati», che prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.
L’agevolazione prevede la possibilità di esentare da imposte il 70% dei redditi percepiti e per un periodo di 5 anni dal trasferimento. A certe condizioni, l’agevolazione è prorogabile fino a 10 anni dall’ingresso in Italia.
Se il trasferimento avviene in alcune regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) la percentuale di esenzione del reddito diventa pari al 90%.
Condizioni per accedervi
La normativa prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato con iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, sono esentati al 70% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
I possibili beneficiari
I destinatari del beneficio fiscale sono i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. E’ previsto che tali soggetti devono:
- essere in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto «continuativamente» un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,
ovvero
- abbiano svolto «continuativamente» un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una «specializzazione post lauream».
Durata del beneficio per persone fisiche cd. impatriate
Il regime speciale ha carattere temporaneo e risulta applicabile per 5 anni a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia.
E’ prevista un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
– avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
oppure
– avere acquistato un immobile di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento».
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.