Nell’espansione commerciale all’estero, capita spesso che una Società costituisca una stabile organizzazione. Di seguito si illustrerà cosa s’intende con il suddetto termine e le sue conseguenze ai fini delle imposte dirette in Italia e all’estero.
Definizione di stabile organizzazione
Il modello OCSE definisce all’art. 5 la stabile organizzazione quale “una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”, come, per esempio, una sede di direzione o una succursale.
In altri termini, la stabile organizzazione è (usualmente) una sede secondaria della casa madre priva di autonomia giuridica che ha tuttavia un peso sulle imposte Ires e Irap della stessa.
Conseguenze Ires
La stabile organizzazione nel Paese “ospite” è considerata un soggetto autonomo sotto il profilo fiscale ed è sottoposta ad imposizione in relazione ai redditi ivi prodotti.
Il reddito riconducibile alla stabile organizzazione estera sarà poi assoggettato ad imposta anche in Italia, e quindi la Società italiana dovrà pagare l’Ires anche sul reddito prodotto all’estero dalla SO.
Ai fini del calcolo dell’Ires, la determinazione del reddito imponibile della stabile organizzazione segue le medesime regole generali previste per le società residenti.
Oltre ai principi generali di determinazione del reddito della stabile organizzazione (inerenza, certezza, oggettiva determinabilità e competenza), troveranno applicazione tutte le altre regole del Tuir comprese quelle che limitano la deducibilità di alcuni costi quali ad esempio le spese di rappresentanza, per gli autoveicoli, per i cellulari, ecc.
In conclusione, il risultato netto (ricavi meno costi) di periodo della stabile organizzazione sarà recepito nella contabilità della casa madre, la quale avrà un reddito ante imposte – dato dalla somma tra il reddito conseguito in Italia dalla casa madre e quello realizzato all’estero dalla branch – sul quale apporterà tutte le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR per arrivare ad un unico reddito imponibile.
Conseguenze Irap
Per quanto riguarda l’IRAP, l’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione situata in Italia con conseguente esclusione del valore della produzione netta riferita all’attività estera.
Il criterio di esclusione dalla base imponibile Irap del reddito prodotto all’estero non è analitico (ovvero calcolato sul reddito effettivamente prodotto), ma è un criterio forfetario basato sul costo del personale situato all’estero. Più in particolare, il suo valore si calcola in base alla proporzione tra il costo del personale impiegato presso la stabile organizzazione estera e il costo totale del personale della società.