La scrittura privata allegata ad un decreto ingiuntivo al solo ed esclusivo fine di avvalorare l’esistenza complessiva del credito impugnato (c.d. ricognizione di debito), è dubbio se sia assoggettata ad imposta di registro proporzionale del 1% oppure ad imposta fissa.
Trattasi, infatti, di un atto che di per sé non è incluso tra quelli assoggettati a tassazione ai fini dell’Imposta di Registro e che diventa imponibile o meno a seconda della natura “civilistica” che gli si vuole attribuire.
La natura della ricognizione di debito
Preso atto del vuoto normativo, nel corso degli anni c’è stato un dibattito giurisprudenziale se tale atto ha “natura dichiarativa”, allora sconta l’imposta di registro proporzionale del 1%; viceversa se tale atto viene considerato come una “mera dichiarazione di scienza”, sconta l’imposta di registro in misura fissa.
Il passato filone giurisprudenziale
Un filone giurisprudenziale (su tutte “Cass. 16829/08, CTR Lombardia 8422/42/14, 3390/10/17, 4304/13/18”), che si ritiene ormai superato, considera l’allegato al decreto ingiuntivo come un “atto di ricognizione del debito” avente “natura dichiarativa, e comunque avente contenuto patrimoniale”, per il quale quindi risulta applicabile l’aliquota dell’1% ai fini dell’imposta di registro.
Si ritiene, infatti, applicabile l’art. 22 del TUR, che prevede il principio di autonomia dei negozi, e quindi considera la ricognizione del debito quale atto autonomo e distinto rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo. Più in particolare, si considera “il riconoscimento del debito firmato dal debitore e allegato al decreto ingiuntivo”, avente “natura dichiarativa”, in quanto “possiede i requisiti del negozio autonomo” (ai sensi dell’art.22 del TUR), e quindi “produce effetti obbligatori, avendo la capacità giuridica di innovare o modificare la sfera patrimoniale del debitore e del creditore”.
L’attuale filone giurisprudenziale
L’attuale filone giurisprudenziale si basa sulla recente Sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n.481 del 2018), la quale afferma inequivocabilmente che la ricognizione di debito deve essere considerata alla stregua di “una mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti, per cui la medesima non ha creato una nuova obbligazione, ma semplicemente riconosciuto ex post gli effetti economici di quegli atti”, ritenendo quindi non applicabile l’imposta di registro dell’1%, ma quella fissa.
Alle stesse conclusioni arriva anche la recente Sentenza della CTR per la Lombardia, n.1113 del 11/03/2019, che afferma come “la ricognizione di debito, ex art.1988 c.c., va qualificata come mera dichiarazione di scienza, con la quale si conferma la sussistenza di un rapporto preesistente, sorto in relazione a precedenti contratti stipulati tra le parti, con l’effetto che detta dichiarazione non genera (né può generare per essere tale) una nuova obbligazione, bensì rappresenta un semplice riconoscimento degli effetti economici di questi ultimi atti”, concludendo che la ricognizione di debito non può essere assoggettata ad imposta di registro proporzionale.
Conclusioni
Grazie all’ultimo filone giurisprudenziale sopra citato, secondo il quale la ricognizione di debito è da considerarsi esclusivamente una dichiarazione di scienza confermativa o ricognitiva di un’obbligazione esistente, si considera applicabile a tale atto solo l’imposta di registro in misura fissa.