La normativa
In sede di conversione del DL 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti” sono state apportate alcune modifiche all’art. 19 del DPR 602/73 in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.
In particolare, è stata raddoppiata la soglia delle somme il cui mancato superamento non richiede al contribuente la dimostrazione della sussistenza della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” per ottenere la rateazione ed è stato elevato il numero di rate il cui mancato versamento determina la decadenza dalla rateazione.
Il dettaglio delle novità introdotte dal Decreto Aiuti
Per effetto dell’integrazione/modifica del comma 1 dell’art. 19 citato:
- È elevato da 60.000 euro a 120.000 euro l’importo delle somme iscritte a ruolo al cui superamento la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente documenti la predetta temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Di conseguenza entro tale limite è possibile richiedere la dilazione a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza del predetto requisito;
- Il contribuente può ottenere la rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili nel limite di importo di 120 mila euro senza allegare alcuna documentazione integrativa.
Le novità sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 16/07/2022 (data di entrate in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).
Per effetto della modifica del comma 3 dell’art. 19 citato:
- È elevato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione stessa;
- È soppressa la possibilità di richiedere una nuova rateizzazione qualora, all’atto della richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute.
Di conseguenza, il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive comporta ora che il carico non può essere nuovamente rateizzato.
Mentre, con l’introduzione del nuovo comma 3-ter è ora previsto che in caso di decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, è possibile ottenere la dilazione di pagamento con riferimento a carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza.
Di conseguenza, per i piani di rateazione richiesti fino al 15/07/2022 è possibile la riammissione alla rateazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta, mentre per i piani di rateazione richiesti dal 16/07/2022 i carichi non possono essere nuovamente rateizzati.
Modalità di richiesta
I modelli utilizzabili per la richiesta di rateazione sono stati adeguati alle novità sopra esaminate relative al Decreto Aiuti.
Quindi, per gli importi iscritti a ruolo pari o inferiore a 120 mila euro, il modello da presentare è l’R1, a mezzo PEC o direttamente allo sportello, o online utilizzando il Servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate Riscossione. Alla richiesta non va allegata alcune ulteriore documentazione.
Per gli importi superiori a 120 mila euro, il modello da presentare è l’R2 per le persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato o l’R3 per le persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria, da presentare con le stesse modalità previste prima. Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti attestanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica:
- Certificazione ISEE per il modello R2
- I prospetti di determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa, oltre alla copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato al Registro delle Imprese per le società di capitali, mentre per le società di persone o ditte individuali, copia dell’atto costitutivo.