La legge di Bilancio 2023 con la rottamazione dei debiti fiscali prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (saldo e stralcio) e la definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle di pagamento, relative ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi può fruire e quali sono i debiti fiscali oggetto della nuova rottamazione
Possono beneficiare delle disposizioni sulla rottamazione tutti i contribuenti, anche non in possesso di partita IVA che hanno debiti iscritti a ruolo – diversi da quelli che possono beneficiare del saldo e stralcio – qualora i relativi carichi siano stati affidati all’Agente della riscossione dall’ente creditore (nel caso di debiti fiscali si tratta per lo più dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Quali sono gli effetti della nuova rottamazione dei debiti fiscali?
I debiti fiscali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Devono, invece, essere corrisposti, in misura integrale, le somme dovute:
- a titolo di capitale;
- quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
La presentazione della dichiarazione di definizione produce i seguenti effetti:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi definiti;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite quelle precedentemente avviate;
- il debitore non è considerato “inadempiente” (pagamento compensazione con crediti di imposta e riscossione crediti verso la Pubblica Amministrazione);
- a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata il DURC (regolarità contributiva) può essere rilasciato.
Come procedere alla rottamazione dei ruoli
L’estinzione del debito fiscale avviene versando le somme dovute (capitale più le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento) in unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate.
Il debitore manifesta all’Agente della Riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo apposita dichiarazione di definizione presentata tramite canali telematici.
Nel caso di carichi pendenti per i quali sono già stati effettuati pagamenti, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Quindi, le somme già versate a titolo di interessi e sanzioni amministrative restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Entro quando effettuare la richiesta di rottamazione dei ruoli
Per aderire alla “Definizione agevolata” il contribuente, entro il 30 aprile 2023, deve presentare la suddetta dichiarazione di definizione telematica. È possibile pagare gli importi dovuti:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023,
- ovvero nel numero massimo di 18 rate (5 anni).
Nel caso di pagamento rateale:
- la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, devono essere versate, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- le restanti rate (massimo 16), di pari ammontare, devono essere versate con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;
- sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo;
Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate.