Per il 2025 ritorna la c.d. “Mini IRES” premiale, ossia la possibilità di applicare l’imposta nella misura ridotta del 20% anziché in quella ordinaria del 24%. Di seguito i dettagli.
Cos’è la Mini IRES 2025?
L’aliquota IRES ridotta al 20% è applicabile al reddito d’impresa conseguito nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.
L’agevolazione non spetta alle società:
- in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
- che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari.
Condizioni richieste
L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- accantonamento in un’apposita riserva di una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024);
- destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023), ad investimenti:
- anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“Industria 4.0”) e all’art. 38, DL n. 19/2024 (“Transizione 5.0”). (È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell’IRES, anche la fruizione del relativo credito d’imposta);
- realizzati dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare quindi gli investimenti devono essere realizzati entro il 31.10.2026 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);
- di ammontare non inferiore a € 20.000.
È inoltre necessario che:
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025):
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nell’esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.
Decadenza dell’agevolazione
Determina la decadenza dall’agevolazione in esame:
- la distribuzione entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
- la dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.