Esaminiamo di seguito la tassazione dei dividendi distribuiti da una Società residente in Italia ad una Società/socia residente nell’Unione Europea.
Tassazione dei dividendi per società non residenti
È da premettere che le società non residenti sono assoggettate ad imposizione in Italia per i redditi dalle stesse prodotte nel territorio dello Stato ai sensi del disposto combinato degli articoli 73, comma 1, lett. d) e 151, comma 1 del Tuir. Secondo il disposto dell’art.73, sono assoggettati all’imposta sul reddito delle società in Italia anche le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato. L’art.151 del Tuir prevede poi che nella suddetta ipotesi, il reddito complessivo sia formato da tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Stanti queste premesse, se una società residente all’estero percepisce dividendi da un soggetto italiano senza avere alcuna stabile organizzazione nel territorio, la percezione di tale reddito è fiscalmente disciplinato dall’art.44 del Tuir, che inquadra tra i redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione in società assoggettate ad Ires e, per la determinazione dell’esercizio d’imposizione, ai sensi dell’art.45 del Tuir, tali proventi sono tassati “per cassa”, ovvero solo nel periodo d’imposta in cui sono percepiti.
Per quanto riguarda il criterio di collegamento col territorio dello Stato, l’art.23 comma 1, lett. b) del Tuir, sancisce che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
In definitiva è l’elemento soggettivo dell’erogante che costituisce, per il reddito del non residente, il criterio di collegamento con il territorio dello Stato.
Ritenuta e cd. “Direttiva Madre e Figlia”
Nel caso di Società residente nella UE, senza stabile organizzazione in Italia, il dividendo sarà tassato secondo i dettami dell’art.27-bis del Dpr 600/73 (che ha recepito in Italia la cd. “Direttiva Madre e Figlia”), il quale prevede la non applicazione della ritenuta, nel caso in cui sussistono i seguenti requisiti.
- riveste una delle forme previste nell’allegato della Direttiva n.435/90/CEE;
- risiede a fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione contro la doppia imposizione sui redditi, residente al di fuori della UE;
- è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
- la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
- la partecipazione sia diretta e non inferiore al 20% del capitale della società che distribuisce gli utili.
Se sono verificati tutti i presupposti sopra elencati, allora la Società residente nella UE può richiedere alla Società Italiana di NON applicare alcuna ritenuta all’atto di distribuzione dei dividendi, consegnando apposita certificazione (provante quanto sopra).
Tale documentazione dovrà essere consegnata alla Società Italiana prima del pagamento dei dividendi e dovrà essere conservata agli atti della società.
Ritenuta in altri casi
Nel caso in cui non siano rispettati i requisiti di cui all’art. 27-bis del Dpr 600/73, allora si dovrebbe poter applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni, secondo la quale i dividendi scontano una ritenuta ridotta se il percipiente è l’effettivo beneficiario e non ha stabile organizzazione in Italia.
Nel caso in cui neanche i requisiti della Convenzione contro le doppie imposizioni sono rispettati, allora si dovrà applicare la ritenuta ordinaria del 26%.