Ci si chiede se gli accantonamenti ai fondi di previdenza e per le indennità di fine rapporto del personale dipendente siano deducibili o meno.
La normativa a fini Ires, in generale
Da un punto di vista Ires, ai sensi dell’art.105, comma 1 del Tuir , gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e di previdenza del personale dipendente sono deducibili, se si rispettano le seguenti condizioni.
In primis, tali fondi devono essere istituiti ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, secondo il quale “i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore….”.
In secondo luogo, i fondi devono essere costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. La deducibilità è comunque limitata alla quota maturata nell’esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
Ammontare del TFR destinato a forme pensionistiche complementari
Una disciplina a parte è statuita per l’accantonamento del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti alla previdenza complementare.
Per incentivare tale forma di versamento, la società ha la possibilità di dedursi non solo l’accantonamento del TFR, contabilizzato tra i costi del personale nell’esercizio di competenza, ma anche ha diritto ad un’ulteriore variazione in diminuzione dal proprio reddito imponibile Ires del 4%, se ha la società ha più di 50 dipendenti, del 6% fino a 50.
La normativa Irap per i fondi di previdenza
In linea generale i costi del personale, tra cui gli accantonamenti ai fondi di previdenza e per le indennità di fine rapporto, essendo classificati nella voce B9 del bilancio redatto in formato UE, non rientrano nella base imponibile Irap. In altre parole, non fanno parte dei costi di produzione che diminuiscono il valore della produzione e quindi non si deducono Irap.
I costi del personale si deducono comunque secondo le previsioni dell’art.11 del D.Lgs 446/97, secondo il quale il costo del lavoro relativo a lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, è deducibile a fini Irap.
Conseguentemente gli accantonamenti ai fondi di previdenza e per le indennità di fine rapporto saranno pienamente deducibili solo se riferiti a lavoratori assunti a tempo indeterminato. Per i lavoratori assunti a tempo determinato, invece, salvo eccezioni tassativamente previste dal predetto art.11 (apprendisti, disabili ecc.), il costo non sarò deducibile.
Tanto premesso, per il calcolo Irap, la deduzione del “costo del lavoro” avverrà con il cosiddetto “cuneo fiscale”, che decurta il valore della produzione lorda Irap, data dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione.
Da ultimo si evidenzia il costo del lavoro non dedotto a fini Irap, concorre comunque a determinare la deduzione Ires del costo del personale, che sarà tanto più elevata quanto più alto è il costo del lavoro non dedotto a fini Irap.