Una dei temi più delicati che si presenta in sede di calcolo delle imposte, è quello riguardante le perdite su crediti. Da un punto di vista Irap, le perdite di cui trattasi sono sempre indeducibili, mentre a fini Ires la disciplina è complessa ed è specificatamente disciplinata dall’art.101 del Tuir.
La normativa a fini Ires
La disciplina trae la sua origine dall’art.101, comma 5 del Tuir, ai sensi del quale “le perdite su crediti….sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi..”
Ma quali sono gli “elementi certi e precisi”, richiamati dalla norma?
La norma elenca (in via tassativa) le fattispecie che possono generare una perdita su crediti ed in quale periodo d’imposta tale costo dovrà essere contabilizzato per essere dedotto. In estrema sintesi, i casi sono i seguenti:
- se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, dalla:
- data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- data decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- data decreto della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art.182-bis del RD 16.03.1942 (data del decreto di omologazione dell’accordo);
- in caso di piano attestato ai sensi dell’art.67, comma 3, lett. d), R.D. n.267 del 16/3/1942 (data di iscrizione nel registro delle imprese);
- per i crediti di modesta entità (5.000,00 per i grandi contribuenti; 2.500,00 per gli altri), decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento stesso;
- se il diritto alla riscossione del credito è prescritto (da notare che la prescrizione viene interrotta da ogni atto che valga a costituire la messa in mora del debitore);
- se il credito è cancellato dal bilancio a seguito di una corretta applicazione dei principi contabili.
Le ulteriori specifiche di Prassi
La C.M. n.26/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate, ha disciplinato le seguenti ulteriori ipotesi di deduzione a fini Ires:
- perdite su crediti derivanti da un processo valutativo: definitività della perdita per una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore. Tale situazione ad esempio può essere verificata in presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore o, ancora, nell’ipotesi di persistente assenza del debitore. Possono essere considerati sufficienti elementi di prova anche tutti i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate del credito (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo). In fine può essere anche utile elemento di prova la lettera del legale incaricato alla riscossione del credito attestante l’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, sconsiglia l’instaurazione di procedure esecutive.
- cessione del credito pro-soluto: si tratta di una cessione definitiva del credito a banche o altri intermediari finanziari che risultano indipendenti rispetto al soggetto cedente e ceduto, dopo che comunque sono state attuate procedure di recupero del predetto credito non andate a buon fine;
- transazione col debitore, ove vi sia un accordo scritto con una reciproca concessione delle parti. Si sottolinea che non possa trattarsi di una rinuncia unilaterale, in quanto rappresenterebbe un atto di liberalità, indeducibile fiscalmente.