Il contribuente residente in Italia che detiene immobili all’estero, locati o non locati, deve compilare il quadro RW nel modello della dichiarazione dei redditi Unico quale obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio fiscale. L’obbligo sussiste anche se l’effettiva disponibilità dell’immobile avviene per interposta persona.
Il contribuente che detiene immobili all’estero oltre agli obblighi di monitoraggio fiscale ha anche obblighi dichiarativi legati al calcolo e liquidazione dell’imposta IVIE dovuta (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero).
Individuazione della base imponibile
Il valore dell’immobile estero da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta IVIE (che sarà anche il valore da considerare ai fini del monitoraggio RW) è identificato dal costo risultante dall’atto di acquisto. In mancanza, il valore da indicare è costituito dal valore di mercato rilevabile al termine dell’anno nel luogo in cui è situato l’immobile.
Se l’immobile è stato acquisito per successione o donazione, il valore sarà quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato di donazione, ovvero nei similari atti previsti dagli ordinamenti esteri.
Per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore da considerare ai fini del calcolo dell’imposta IVIE (nonché da indicare nel quadro RW) è quello catastale ove esistente. In mancanza, si dovranno utilizzare gli altri criteri del costo di acquisto ovvero del valore di mercato.
Immobili detenuti in Paesi UE (o SEE) ed Extra-UE
Occorre distinguere a seconda se l’immobile posseduto dal contribuente residente è situato in un paese appartenente all’Unione Europea (inclusi anche i Paesi aderenti allo Spazio economico europeo – SEE – come Norvegia ed Islanda) oppure no.
Nel primo caso (paese dell’Unione Europea) il valore imponibile dell’immobile da considerare è quello catastale del paese estero ove è situato l’immobile ovvero, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto, ovvero ancora, in assenza anche di quest’ultimo, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per gli immobili detenuti in paesi Extra-UE il valore da considerare come base imponibile è quello dell’atto di acquisto o valore di mercato.
Approfondimenti sull’Imposta IVIE
L’imposta IVIE è pari allo 0,76% del valore degli immobili (ovvero 0,4% se l’immobile detenuto all’estero è utilizzato come abitazione principale). L’imposta è dovuta solo se superiore ad Euro 200.
E’ consentito dedurre dall’imposta sopra calcolata (fino a concorrenza della stessa) l’eventuale imposta patrimoniale pagata nello Stato estero in cui l’immobile è situato, nell’anno di riferimento, ad esempio la Tax Foncieres per gli immobili situati in Francia.
Al contrario, nonostante la base imponibile per il calcolo dell’IVIE in Gran Bretagna sia la stessa del calcolo della Council Tax, l’importo assolto ai fini della predetta Council Tax inglese non può essere detratto ai fini dell’IVIE.
Cosa cambia dal 01/01/2021 in conseguenza della Brexit per gli immobili detenuti in UK
Il contribuente che detiene un immobile in Gran Bretagna dovrà modificare la compilazione del quadro RW in dichiarazione dei redditi e la liquidazione dell’imposta IVIE per l’anno 2021.
Essendo la Gran Bretagna un paese extra UE dal 1° gennaio 2021, la nuova base imponibile per il calcolo dell’imposta IVIE (e di monitoraggio fiscale di cui al quadro RW) non sarà più la rendita catastale (ovvero Councel Tax), ma il valore indicato nell’atto di acquisto o il valore di mercato in UK (di norma molto più alti).