Il credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 matura, una volta verificati tutti i requisiti obbligatori, nel momento in cui avviene l’interconnessione del bene. Considerata la complessità di tali investimenti e il contesto attuale caratterizzato dalla situazione pandemica e dalla complessa situazione legata alle materie prime comportando un ritardo nell’ultimazione del bene ed in particolare della sua interconnessione, ecco le modalità con cui le aziende potranno beneficiare del credito di imposta.
Requisiti per la fruizione del credito di imposta 4.0
Per gli investimenti in beni 4.0 di cui all’allegato A della L. 232/2016 è possibile usufruire del credito di imposta solo a partire dal momento dell’interconnessione.
Affinché un bene possa essere definito interconnesso (circolare n. 4/2017) è necessario che:
- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, pianificazione, progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, di altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Interconnessione “tardiva” solo se il bene soddisfa da subito i requisiti 4.0
L’interconnessione “tardiva” per i beni 4.0 è ammessa solo per i beni già dotati delle 5+2 caratteristiche tecniche al momento del loro primo utilizzo.
È quanto viene affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 394/2021, riportando il parere del MISE che ha specificato, in merito all’interconnessione, che la soddisfazione di tale requisito dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa.
L’interconnessione può essere soddisfatta anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene dovrà interconnettersi. Il ritardo nell’interconnessione comporterà un semplice slittamento del momento dal quale si potrà iniziare a godere del beneficio.
La trappola dei tempi legati all’interconnessione e i recenti chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Nonostante sia stato ribadito in più occasioni che l’effettuazione dell’investimento e l’interconnessione possono avvenire in differenti periodi di imposta, senza pregiudicare l’agevolazione spettante, nell’ultimo periodo vi sono state alcune risposte ad interpelli che rischiano di creare ulteriori incertezze. Se da un lato la risposta n. 62/2022 pareva orientata alla flessibilità sulla data di interconnessione, laddove la documentazione attestante tale requisito non fosse ricevuta nel medesimo periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, dall’altro con la risposta n. 71/2022 è stato introdotto un rilevante limite, in quanto l’Agenzia delle Entrate afferma che l’interconnessione in epoca successiva rispetto all’investimento non può arrivare a comprendere (o ad estendersi) un periodo temporale indefinito, in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che il contribuente è tenuto a documentare e dimostrare, prescindendo perciò da comportamenti discrezionali o strumentali del contribuente.
Questa impostazione muta radicalmente anche la lettura delle precedenti risposte di interpello, in cui pareva di scorgere una certa flessibilità in tema di epoca temporale in cui effettuare l’interconnessione: le risposte n. 875/2021 e n. 62/2022 possono quindi al più rappresentare esempi di cause oggettive che il contribuente è in ogni caso tenuto a dimostrare, ma non possono più essere considerate come esiti pratici di un’impostazione generale circa il momento di interconnessione.
Per dimostrare la tardiva interconnessione, in capo al contribuente si aggiunge la prova oggi richiesta in via interpretativa di dimostrare la sussistenza di cause oggettive nel ritardo che potrebbe creare non indifferenti problemi, soprattutto per i comportamenti passati.