Con un breve comunicato stampa diffuso dall’Associazione Nazionale dei Dottori commercialisti è stato dato l’allarme, inerente all’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di “avvisi a pioggia (a partire dall’anno d’imposta 2018) di irrogazione di sanzioni … a seguito di indebite compensazioni sui modelli F24 da parte di coloro che avevano con l’erario debiti scaduti oltre il limite previsto”.
Normativa di riferimento
Il riferimento è alle disposizioni normative dell’art. 31 del DL 78/2010 il quale ha disposto, a decorrere dall’1 gennaio 2011:
- un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 241/97
- dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti per imposte erariali ed accessori iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo la sanzione del 50% di quanto compensato in violazione del divieto.
Si sottolinea che per debito iscritto a ruolo si intende il debito comprovato da cartella di pagamento, regolarmente notificata, per la quale il termine di pagamento è scaduto.
La compensazione, quindi, sarà ancora possibile in presenza di cartella di pagamento se operata entro 60 giorni dalla notifica della cartella medesima, ovvero in seguito al tempestivo pagamento dei ruoli.
Non si applica il divieto di compensazione se le cartelle di pagamento risultano:
- sospese per situazioni eccezionali, ex art. 19-bis D.P.R. n. 602 del 29.09.1973;
- sospese in via amministrativa, ex art. 39 D.P.R. n. 602/73;
- sospese per disposizione della Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992.
Nel caso in cui la cartella di pagamento sia oggetto di rateazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 602/73, l’Amministrazione finanziaria ha specificato quanto segue:
- il mancato pagamento di una rata, successiva alla prima, non inficiando in alcun modo l’accesso al beneficio da parte del contribuente, comporta l’obbligo di considerare, ai fini della verifica di superamento del limite dei 1.500 euro, l’importo della singola rata scaduta;
- l’omesso versamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta invece la decadenza del pagamento rateale. Pertanto, l’intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione, senza possibilità di fruire di un’ulteriore dilazione, e deve essere interamente considerato nella verifica di superamento del limite ex art. 31 in commento.
Commento sulle compensazioni dei modelli F24
L’Associazione Nazionale dei Dottori commercialisti ha commentato che “per anni, nessuna richiesta è pervenuta ai contribuenti, al di là della verifica di legittimità di tali compensazioni, ed ora improvvisamente ci troviamo davanti ad un invio massivo di tali contestazioni. La cosa crea enormi problemi e preoccupazioni soprattutto a coloro che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli e che solo ora si vedono applicare una sanzione del 50%, a detrimento del vantaggio ottenuto con la rottamazione stessa. Ci domandiamo qual è il motivo di tutto ciò? Davvero c’è una tale necessità di reperire risorse, per cui si arrivi a fare cassa con la richiesta di sanzioni per errori formali?”.
Resta quindi la speranza di un vero cambio di passo nel settore fiscale, perché certe procedure, come quella in esame, lascia perplessi.